Pur non essendo più ammesso conservare i libri sociali di società cessate in luoghi diversi dall’Ufficio del registro, tale prassi può essere seguita ma vige l’obbligo di renderli visibili a chi ne faccia richiesta.
Con nota prot. 106345 del 13 aprile 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico affronta il caso di un liquidatore di Srl che non ha depositato, dopo la cancellazione dell’ente, i libri presso la CCIAA, dichiarando di custodirli personalmente: si chiedeva se, dietro richiesta, il soggetto debba renderli visibili.
Il dicastero fa presente che, già dal 2014, è stata giudicata incompatibile la prassi di conservare i libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall'Ufficio del registro delle imprese territorialmente competente.
Tuttavia, permangono situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso, ma vi è il diritto di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi, senza che vengano apposti ostacoli alla visione, prevista dal norme di legge.
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