La cancellazione di una società dal registro delle imprese in conseguenza di suo trasferimento all’estero non determina alcun effetto estintivo ai sensi dell’art. 2495 c.c.
Ne consegue che, nell’ambito dei rapporti tributari, rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, sia la capacità processuale della persona giuridica contribuente.
Così la Corte di cassazione – ordinanza n. 16775 del 6 agosto 2020 – nel respingere il ricorso presentato da una Srl avverso la decisione con cui, nel merito, era stato confermato un avviso di accertamento ad essa notificato, per la ripresa a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La contribuente aveva lamentato, tra gli altri motivi, che il giudice d’appello avesse ritenuto valida la notifica dell’atto impositivo, avvenuta presso il domicilio fiscale dell’ultimo legale rappresentante della società in Italia, anziché nel suo diverso domicilio fiscale ivi esistente.
Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini posto che, nella specie, la notifica dell’atto era avvenuta direttamente nelle mani del legale rappresentante, quando la società si era già trasferita all’estero e ciò in perfetta osservanza dell’art. 145, primo comma, c.p.c.
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