Società non esclusa dalla gara, per inadempienze del socio
Pubblicato il 15 aprile 2015
Con sentenza n.
1557 depositata il 23 marzo 2015, il Consiglio di Stato, quinta sezione, ha innanzitutto respinto l’appello principale di un’associazione di imprese aggiudicataria di un appalto pubblico in ordine alla manutenzione di impianti antiincendio di una Azienda di trasporti. Ne ha in tal modo confermato l’illegittimità dell’ammissione alla gara, per aver l’associazione ricorrente presentato dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs 163/2006 non corrispondenti al vero.
Il Consiglio di Stato ha poi respinto anche l’appello incidentale presentato dalla medesima associazione, avverso l’ammissione alla gara di altra società, risultata, anni prima, inadempiente nell’esecuzione dell’appalto di altro servizio con il medesimo ente aggiudicante.
Il socio di maggioranza di quest’ultima società, tra l’altro, era stato condannato – al tempo, in qualità di titolare di un’impresa individuale – per il reato di frode nelle pubbliche forniture.
Sebbene detti fatti - ha stabilito il Consiglio – potrebbero di per sé integrare la
“negligenza e malafede” previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 come causa ostativa alla partecipazione ad appalti pubblici,
non possono tuttavia rilevare se, come in tal caso,
riferiti ad un soggetto giuridico diverso. Ciò, avuto riguardo al fatto che ha partecipato alla gara in questione non tanto la ditta individuale di cui il soggetto condannato era titolare, ma la poi divenuta società s.r.l. di cui lo è socio.
Deve dunque
negarsi l’esclusione di detta s.r.l. dalla gara, posto che l’invocato
art. 38 D.Lgs 163/2006 si riferisce ai
singoli operatori economici responsabili delle inadempienze e non anche ad altri soggetti - allorché tra di essi vi siano rapporti di carattere giuridico come per l’appunto quello tra socio e società – detreminandosi, diversamente, una estensione in
malam partem delle norme sui requisiti di partecipazione alle gare di aggiudicazione.