Società di leasing. Iva rimborsata alla società concedente anche se Ias adopter

Pubblicato il 14 dicembre 2011 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 122 del 13 dicembre 2011, offre alcuni importanti chiarimenti circa la contabilizzazione dei cespiti, secondo le regole dello Ias 17, per le società di leasing che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, in merito alla sussistenza del presupposto per il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto di beni strumentali concessi in leasing alle imprese utilizzatrici ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972.

La risoluzione sostiene che il rimborso spetta “esclusivamente alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto di leasing”.

Il principio, dunque, vale anche per i beni in leasing, ma ad una condizione: il rimborso infatti è legato alla proprietà giuridica del cespite e alla sua teorica ammortizzabilità anche se a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali la società stessa non rileva più il bene nell’attivo dello stato patrimoniale e non procede al suo ammortamento.

Nessun rimborso, invece, secondo l’Agenzia, spetta agli utilizzatori finali dei beni in leasing, al fine di tutelare la posizione della concedente che è l’unica che sostiene il peso rilevante dell’esborso iniziale dell’imposta all’atto di acquisto del bene.
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