Società consolidanti bocciate in operatività

Pubblicato il 27 febbraio 2007

Sulla disciplina delle società non operative e sulla possibilità di un loro scioglimento agevolato senza interpello preventivo si sofferma oltre che 2007 anche l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 2 febbraio scorso. In base alla manovra per il nuovo anno, si prevedono due possibili vie di fuga dalle penalizzazioni previste per le società non più operative: lo scioglimento agevolato e la trasformazione in società semplici. Il requisito per potere usufruire di tale chance è che la società deve presentare le condizioni di non operatività al periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 oppure si deve trovare, nel medesimo esercizio, al primo periodo d’imposta. La circolare n. 5/E nell’interpretare il rapporto tra istanza di interpello disapplicativo e il disposto dei commi da 118 della Finanziaria 2007 (che contengono la disciplina ad hoc destinata a regolare lo scioglimento agevolato e la trasformazione in società semplice) ha precisato che le società che entro il 31 maggio 2007 deliberano lo scioglimento oppure la trasformazione non sono tenute alla presentazione dell’istanza di interpello, in quanto per il periodo d’imposta 2006, non si applica l’articolo 30 della legge 274 del 1994. La legge 296/06 fissa esclusivamente una data finale entro la quale adottare la delibera di scioglimento.

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