La possibilità di nominare amministratori persone giuridiche trova conferma in altri ordinamenti europei non molto differenti dal nostro (Spagna) e ciò con alcuni effetti positivi, soprattutto in termini di responsabilità. La possibilità di amministrare una società non in prima persona, ma per il tramite di un’altra società – che avrebbe il pregio di centralizzare su di sé una serie di incombenze con il risultato di maggiore efficienza e di minori costi – metterebbe al riparo l’amministratore persona fisica dall’esporre il proprio patrimonio in caso vengano ravvisate responsabilità. In tal caso, la società amministratore potrebbe, in parte, risolvere anche questi problemi, perchè a rispondere del suo operato sarebbe il suo patrimonio e non quello dei suoi amministratori. Così le eventuali azioni di risarcimento non potranno più colpire la totalità del patrimonio del manager. Conferme del discorso sin qui fatto si trovano anche in altre norme contenute nel Regolamento Ce n. 2157/2001 in materia di “Società Europea”, che ammette l’amministratore persona giuridica. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, dopo la decisione della Camera di Commercio di Milano di ammettere l’iscrizione al Registro imprese di una Srl con un’altra Srl come amministratore si è aperto un acceso dibattito sulla legittimità della nomina a persone giuridiche tra gli amministratori. Una volta superati i preconcetti che la novità inevitabilmente porta, si potrebbe entrare nel vivo del diritto e riconoscere che non esistono motivi di ostacolo alla nomina di un amministratore-società, in quanto i diritti di scelta non sono compromessi dalla decisione di affidarsi per la gestione a una Spa o a una Srl.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".