Social bonus, in Gazzetta le regole per l'attuazione

Pubblicato il 16 luglio 2022

Pubblicato nella G.U del 14 luglio, n. 163, il decreto del Ministero del lavoro n. 89 del 23 febbraio 2022 che, in attuazione dell’art. 81 del D.Lgs. n. 117/2017, individua le modalità per l'attribuzione del social bonus.

Vediamo di che si tratta.

Social bonus

Il social bonus consente agli Enti del Terzo settore, a prescindere dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, di trovare un nuovo canale di finanziamento per la copertura dei costi sostenuti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e di quelli, mobili e immobili, confiscati alla criminalità organizzata e loro assegnati per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale non commerciali.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società, è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è suddiviso in tre quote annuali di pari importo, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, con causale che contenga il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno oggetto dell'erogazione liberale, e la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.

Per i titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta può essere compensato dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Anche in questo caso, in caso di mancato utilizzo dell'importo annuale, l'ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

Requisiti di partecipazione ai progetti di recupero

Requisiti necessari all’individuazione dei progetti di recupero sono:

Il procedimento

I documenti da presentare al Ministero, entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno, sono:

Spese ammissibili

I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati per le spese di:

Revoca del provvedimento

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, può revocare anche parzialmente l’approvazione dei progetti di recupero ammessi se:

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