Spesso, specie nelle imprese di piccole dimensioni, i soci di società rendono personalmente la propria prestazione lavorativa all’interno dell’impresa.
A differenza di quanto avviene nelle società di persone, nelle quali è generalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente, nelle società di capitali, in virtù della separazione giuridica tra società e socio-persona fisica, è possibile ricorrere alla forma contrattuale del lavoro subordinato.
Tuttavia, tale rapporto di lavoro, deve essere – in concreto – assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’organo amministrativo e deve avere ad oggetto attività ulteriori rispetto a quelle previste dal vincolo sociale.
Per accertare l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società si dovrà verificare la sussistenza degli indici di eterodirezione e etero-organizzazione tipici del rapporto di lavoro dipendente.
In tal senso, è possibile affermare un’insussistenza delle caratteristiche tipiche della subordinazione, con conseguente incompatibilità del rapporto di lavoro dipendente, per il socio unico della società, quale soggetto su cui ricade la concentrazione della proprietà delle quote/azioni, ovvero per il c.d. socio-sovrano, sicché quest’ultimo al pari del socio unico, è un soggetto che, in forza delle quote/azioni in suo possesso, è in grado di raggiungere – da solo – le maggioranze richieste in sede di assemblea ordinario o straordinaria.
Quando, allora, può essere ammesso il rapporto di lavoro dipendente con il socio di società di capitali?
Tutte le risposte nell'Approfondimento che segue.
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