Il calendario dello smart working è in continua evoluzione. Dal 2020 ad oggi, con la diffusione del Covid-19, il lavoro agile è stato utilizzato dal legislatore come strumento di prevenzione per fronteggiare il rischio di contagio e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, garantendo la continuità aziendale.
Negli ultimi due anni, il datore di lavoro ha dovuto però destreggiarsi tra scadenze, proroghe e tutele emergenziali “a tempo” e accordate a macchia di leopardo.
Ora che ci si avvia (forse, considerando gli ultimi segnali di recrudescenza del virus) verso una normalizzazione della situazione sanitaria, il quadro regolatorio sembra cambiare nuovamente.
Il 31 luglio 2022 scadono, infatti (salvo proroghe dell'ultima ora), due importanti tutele emergenziali: il diritto allo smart working per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14 e per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Tutto questo nonostante iI Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 30 giugno, continui a promuovere il ricorso al lavoro agile soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
Vediamo nel dettaglio le tutele in scadenza.
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2), ha prorogato fino al 31 luglio 2022 il diritto di cui all'articolo 90, comma 1, prima parte del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77).
La disposizione in oggetto riconosce, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro, ma sempre nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Il diritto è riconosciuto a condizione che:
Scade il 31 luglio 2022 inoltre il diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi individuali e nel rispetto degli obblighi informativi prima citati (articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017).
La tutela è prevista dall'articolo 90, comma 1, seconda parte del decreto Rilancio ed è stata prorogata dall'articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
A tali fini, i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio” sono individuabili in ragione:
L'INAIL (circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020) ha chiarito che la fragilità è ravvisabile “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Il 31 luglio 2022 infine scade l'operatività della disposizione emergenziale, contenuta nell'articolo 90, comma 2 del decreto Rilancio, che consente lo svolgimento dello smart working anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro (articolo 10, comma 2 e Allegato B, punto 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24).
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