Il Governo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 e 4 marzo 2020, estende la possibilità di ricorso al lavoro agile in modalità semplificata per tutto il territorio nazionale.
La misura viene attuata a seguito della delibera del Governo adottata il 31 gennaio 2020 per far fronte alla situazione di emergenza nazionale epidemiologica per un periodo di sei mesi e dunque, sino al 31 luglio 2020.
Relativamente al lavoro agile, quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa senza vincoli di orario e luogo della prestazione, la misura non è attuata automaticamente, come apparentemente disposto dal DPCM 23 febbraio 2020, ma, in deroga alle disposizioni previste dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, il collocamento in smart working può essere disposto unilateralmente dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali.
Come ricalcato dai DPCM del 1° marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per tutta la durata dello stato di emergenza (6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020), può essere disposta dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina di legge. In particolare, gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, previsti dall'art. 22 dello Statuto del lavoratore autonomo, sono assolti in via telematica anche mediante la documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
Pertanto, non appare necessario notificare a mezzo raccomandata o PEC al lavoratore la disposizione del datore di lavoro, risultando sufficiente anche una comunicazione a mezzo e-mail. La modalità di lavoro agile è, altresì, applicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante, fermo restando il recupero degli obblighi di formazione, attualmente sospesi, tipici di tale forma contrattuale.
Ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020, è stata implementata sul portale www.cliclavoro.gov.it la procedura semplificata per attivare la modalità di lavoro agile che consente di comunicare agevolmente e contestualmente tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in smart working.
Per poter avviare la prestazione di lavoro agile semplificata il datore di lavoro dovrà:
Si rammenta, altresì, che la procedura non rilascia alcuna ricevuta di comunicazione. Sarà, comunque, consigliabile effettuare una "stampa" della pagina web, contenente il numero identificativo della trasmissione effettuata.
Per quanto concerne gli obblighi nei confronti del dipendente il datore di lavoro dovrà:
Il lavoro agile o smart working è una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in cui l'attività viene resa in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno e senza una postazione fissa. In tale senso, la natura della prestazione così disciplinata non appare perseguire lo scopo delle misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Altresì, già in tempi non sospetti gli operatori del settore avevano rilevato alcune criticità in ragione degli obblighi che incombono sul datore di lavoro riguardo le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Invero, l'orientamento giurisprudenziale più recente appare escludere la responsabilità datoriale per le violazioni occorse all'interno dei luoghi di lavoro dei quali il datore di lavoro non sia stato informato in tempo utile ai fini della valutazione dei rischi, ferma restando la responsabilità circa la predeterminazione dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa. In tal senso, ai tempi del Coronavirus, appare opportuno prediligere il domicilio del lavoratore quale luogo nel quale svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e, eventualmente, prevedere altri luoghi espressamente concordati ed autorizzati dall'azienda.
Per quanto concerne l'ulteriore lapillo relativo al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, si osserva che, per non contravvenire alle disposizioni di cui all'art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà verificare la prestazione lavorativa resa in smart working esclusivamente attraverso il conseguimento degli obiettivi prefissati, principio che ben potrebbe essere richiamato nella suddetta comunicazione inoltrata al lavoratore. Diversamente, eventuali modalità di controllo preterintenzionali della prestazione lavorativa sfuggono alle disposizioni di cui al comma 2, art. 4, ricadendo, dunque, nell'alveo del comma 1, con i conseguenti obblighi. Il monitoraggio sistematico ed indiscriminato delle prestazioni lavorative rese può, difatti, comportare delle intrusioni indesiderate nella sfera privata o domestica del lavoratore.
Andando oltre la disciplina giuslavorista relativa ai divieti di controllo a distanza sancita dallo Statuto dei Lavoratori, appare opportuno richiamare gli ulteriori rischi in materia di privacy. In tal senso, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in materia di trattamento di dati personali dei dipendenti mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro con provvedimento 13 luglio 2016, n. 303. Nel caso di specie, l'Autorità Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato da una Università che raccoglieva e conservava, per un periodo di cinque anni, i file di log relativi al traffico internet, l'indirizzo IP, le informazioni relative all'accesso ai servizi internet ed alla posta elettronica certificata di una serie di lavoratori, pur non avendo fornito nessuna informativa ex art. 13 del Codice della Privacy.
Pertanto, oltre agli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, il datore di lavoro avrà l'onere di informare il lavoratore circa l'uso degli strumenti e degli eventuali controlli messi in atto e ad adottare un'idonea policy aziendale, magari pubblicizzata ed integrata unitamente al regolamento aziendale adottato.
Nell'ambito dei tirocini formativi extracurriculari finanziati o autofinanziati, in linea con quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2020, le Regioni stanno provvedendo ad emanare e regolamentare le modalità di gestione. La modalità di lavoro agile, difatti, appare esclusivamente riservata ai rapporti di lavoro subordinato e non anche ai tirocini formativi.
Di seguito si indicano i provvedimenti regionali vigenti:
Regione |
Tipologia |
Condizioni |
Rif. normativo |
Abruzzo |
Autofinanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’11 marzo 2020, n. 5 |
Finanziati |
Sospesi |
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Campania |
Autofinanziati |
Sospesi |
Nota prot. n. 2020.0158114 dell’11 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
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Calabria |
Autofinanziati |
Sospesi |
Nota prot. n. 106008 dell’11 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
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Emilia Romagna |
Autofinanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
Comunicazione Regionale del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
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Lazio |
Autofinanziati |
Sospesi |
Circolare Reg. n. 218523 del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Liguria |
Autofinanziati |
Sospesi |
Avviso prot. n. 96668 dell’11 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Lombardia |
Autofinanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
Nota Regionale del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
||
Marche |
Autofinanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
Direttiva Regionale del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
||
Piemonte |
Autofinanziati |
Sospesi |
Comunicazione Direzione IFL dell’11 marzo 2020 e del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Puglia |
Autofinanziati |
Sospesi |
D.G.R. n. 282 del 13 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
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Sardegna |
Autofinanziati |
Sospesi |
Comunicazione ASPAL del 12 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Sicilia |
Autofinanziati |
Attivi |
Comunicato Prot. n. 14368 dell’11 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Toscana |
Autofinanziati |
Attivi |
Comunicazione D.L. del 12 marzo 2020 e D.F. del 10 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Umbria |
Autofinanziati |
Sospesi |
Circ. n. 2 del 10 marzo 2020 approvata con D.D. n. 279 del 10 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
||
Veneto |
Autofinanziati |
Sospesi con possibilità di smart working |
Comunicato Regionale del 13 marzo 2020; Decreto n. 189 del 9 marzo 2020 |
Finanziati |
Sospesi |
QUADRO NORMATIVO Presidente del Consiglio dei Ministri - Decreto 8 marzo 2020 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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