Smart working ordinario: come stipulare l'accordo individuale

Pubblicato il 21 marzo 2024

Stop alla disciplina emergenziale sul lavoro agile.

Dal 1° aprile 2024 anche per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14 del settore privato terminano le deroghe, di volta in volta prorogate, previste per contrastare o tutelare taluni soggetti dal contagio da Covid-19.

Solo fino al 31 marzo 2024 è, dunque, possibile ammettere prestazioni lavorative in modalità agile con procedura semplificata ovverosia mediante disposizione del datore di lavoro, con annessa informativa dei rischi connessi a tale particolare modalità, e relativa comunicazione ministeriale da rendersi sul portale servizi.lavoro.gov.it tramite procedura, per l’appunto, semplificata.

A decorrere dal 1° aprile 2024, invece, si torna – senza distinzioni di sorta – alle regole ordinarie di cui alla legge n. 81/2017, sicché i datori di lavoro devono stipulare con i lavoratori interessati specifici accordi individuali, regolamentando gli aspetti previsti dalla normativa vigente nonché comunicare, tramite gli ordinari applicativi, l’inizio della prestazione lavorativa in smart working.

Disposizioni emergenziali fino al 31 marzo 2024

Le ultime proroghe alle modalità semplificate di accesso allo smart working sono dedicate:

Per entrambi i soggetti sopracitati, la norma  prevede, fino al 31 marzo 2024, un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile, sempreché l’altro genitore non sia qualificabile come "non lavoratore" o beneficiari di altri strumenti al sostegno del reddito e purché il lavoratore sia addetto a mansioni compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione.

Per quanto attiene alle comunicazioni ministeriali semplificate, l’accesso avviene sempre dall’applicativo Lavoro Agile, raggiungibile sul sito internet servizi.lavoro.gov.it.

Da tale sistema, inserite le informazioni richieste, è possibile specificare – sempre fino al 31 marzo 2024 – dall’apposito menù a tendina Categoria Senza Accordo laddove si tratti di Lavoratore fragile o di Lavoratore con figlio under 14.

Con una di queste selezioni, naturalmente, non è necessario compilare il campo “Data sottoscrizione” sulla sezione accordo.

 

 

Regole ordinarie, l’accordo con i lavoratori

Come anticipato in premessa, dal 1° aprile 2024, non vi sono più deroghe alla disciplina ordinaria di cui alla legge n. 81/2017, sicché datori di lavoro e lavoratori devono stipulare apposito accordo individuale, da redigere in forma scritta, che dovrà riportare:

Prima di procedere alla stipula degli accordi di concessione, è bene che i datori di lavoro procedano ad evidenziare quei lavoratori per i quali la normativa prevede, comunque, forme di priorità nel riconoscimento dell’accesso alla modalità di prestazione lavorativa agile.

In particolare, ci si riferisce alle ipotesi contemplate dall’art. 18, comma 3-bis, legge n. 81/2017, a mente del quale è riconosciuta priorità nell’accesso allo smart working a:

NOTA BENE: Eventuali regolamenti aziendali o accordi di secondo livello applicabili al rapporto in essere potrebbero prevedere ulteriori ipotesi di priorità nel riconoscere l’accesso al lavoro agile. In via meramente esemplificativa potrebbe essere riconosciuta priorità: ai lavoratori con particolari carichi familiari; ai lavoratori con figli in età scolare; ai lavoratori che accusino la maggior distanza tra la sede aziendale e la residenza/domicilio; ai lavoratori che abbiano superato una determinata soglia di anzianità anagrafica ovvero di servizio, etc.

Formulario lavoro agile – Fac simile accordo

Accordo individuale per la prestazione lavorativa in modalità agile a tempo determinato

Addì xx/xx/xxxx

Tra

L’azienda _________

Il lavoratore ___________

Premesso che:

  • al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la società ha ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta dal lavoratore rispetto alla possibilità di prestare attività lavorativa in modalità agile;
  • con il presente accordo, le parti sopra evidenziate, convengono di addivenire alle modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. da 18 a 24, legge n. 81/2017, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicata;

si conviene e stipula quanto segue:

  1. la prestazione lavorativa potrà essere espletata per un massimo di nr. tre giorni settimanali, prescelti dal lavoratore, per il periodo decorrente dal 1° aprile 2024 e sino a tutto il 31 dicembre 2024, al di fuori della abituale sede di lavoro e comunque presso luoghi privati anche diversi dall’abitazione del lavoratore, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico. Salvo diverso accordo, decorso il periodo di cui sopra, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, il lavoratore rientrerà in servizio presso la sua abituale sede di lavoro. Resta, altresì, inteso che in presenza di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere antecedentemente dalla scadenza del termine sopra fissato, nonché l’eventuale diritto della società di richiamarla, anche per periodi temporanei, a prestare servizio presso la sua consueta sede di lavoro;
  2. durante il periodo in cui la prestazione verrà resa con modalità agile il lavoratore sarà libero di organizzare i tempi ed i modi in cui rendere l’attività di lavoro concordata con il responsabile aziendale di riferimento, generalmente con cadenza settimanale, nel rispetto dei limiti giornalieri di durata oraria della prestazione pari a otto ore lavorative giornaliere non continuative nelle fasce orarie tra le ore __:__ e le ore __:__ e tra le ore__:__ e le ore __:__. Nel periodo in cui la prestazione è resa con modalità agile non è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario;
  3. Il lavoratore non è autorizzato, in ogni caso, a svolgere la propria prestazione lavorative nella fascia oraria tra le ore __:___ e le ore __:__. In tale periodo temporale l’accesso ai sistemi informatici aziendali sarà precluso da appositi sistemi informatici in uso presso il datore di lavoro;
  4. Durante il periodo in cui il lavoratore presterà la sua attività lavorativa con modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale addetto a mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale. In tal senso, non interverranno modifiche rispetto alla disciplina normativa ed economica applicabile al rapporto di lavoro in essere;
  5. Per effettuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, il lavoratore utilizzerà la propria strumentazione tecnologica che dovrà essere dotata dei necessari software. La manutenzione del computer e dei relativi software è a carico del lavoratore. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione il lavoratore si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). Eventuali ulteriori costi sostenuti dal lavoratore in modalità agile direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ec.) non saranno rimborsati dall’Azienda. Il lavoratore assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati tecnologici ed i programmi informatici esclusivamente nel nostro interesse, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare tempestivamente la circostanza al Suo Responsabile. L’Azienda si riserva in tal caso di richiamarLa in sede.
  6. L’esercizio del potere di controllo dell’Azienda sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali avviene nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. Inoltre, nella qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche presso il Suo luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nell’informativa. Quanto ai diritti collettivi, il lavoratore avrà diritto agli stessi diritti dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda.
  7. Il lavoratore dovrà rispettare le seguenti regole la cui inosservanza potrà dare luogo a sanzione disciplinare:
  • impegno ad utilizzare gli apparati informatici ed i programmi messi a Sua disposizione esclusivamente nell’interesse aziendale;
  • rispetto delle relative norme di sicurezza;
  • a non manomettere, modificare o alterare in alcun modo detti apparati;
  • a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi;

In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa applicabile, il lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti.

  1. L’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. L’Azienda fornisce al lavoratore adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine l’Azienda promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle quali il lavoratore è tenuto fin d’ora a partecipare. Il lavoratore è altresì tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dalla Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone. L’Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui il lavoratore o i terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro. L’Azienda è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in lavoro agile il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda.

Luogo e data

Il lavoratore

Il datore di lavoro

Obblighi di comunicazione

A seguito della sostituzione del primo comma dell’art. 23, legge 22 gennaio 2017, n. 81, operata dall’art. 41-bis, comma 1, lett. a), decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’inizio, la variazione, l’annullamento o la cessazione, degli accordi di smart working stipulati mediante la compilazione del modello contenuto all’allegato 1, decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149.

Nel modello devono essere inseriti i seguenti dati:

ATTENZIONE: La comunicazione di lavoro agile dovrà essere effettuata entro il termine di cinque giorni ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. La mancata comunicazione potrà portare all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte dell’INL, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

QUADRO NORMATIVO

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149

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