Smart working in Italia del residente all’estero: doppia imposizione

Pubblicato il 28 settembre 2021

Il cittadino lussemburghese che svolge attività lavorativa dipendente in smart working in Italia (a causa della pandemia) è soggetto a tassazione anche nel nostro Stato. In tal senso la risposta n. 626 del 27 settembre 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate, riguardante il trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolge l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero.

Smart working: conta il luogo della prestazione

Per risolvere la questione occorre far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Italia e Lussemburgo: la tassazione dei redditi da lavoro dipendente avverrà nel solo Stato di residenza del soggetto a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente. In questo caso, vige la tassazione concorrente tra i due Paesi (articolo 15, paragrafo 1).

Ma c’è anche l’ipotesi del paragrafo 2 dell’articolo 15 della medesima Convenzione che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi di lavoro dipendente relativi all’attività svolta nell’altro Stato in presenza congiunta delle 3 seguenti condizioni:

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia va data importanza al “luogo di prestazione” dell'attività lavorativa nel caso di smart working: è quello dove il lavoratore è fisicamente presente quando svolge l’attività lavorativa.

In tutto ciò va considerato il nostro ordinamento che all’art. 23, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che si considerano prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato”.

Pertanto, per effetto della Convenzione citata e del diritto interno, il reddito percepito dal lavoratore residente nel Lussemburgo che ha svolto l’attività nel 2020 in Italia nella modalità in smart working va tassato anche nel nostro Paese.

Infatti, non può applicarsi il paragrafo 2 dell’articolo 15 in quanto non risulta soddisfatto il requisito di soggiorno (183 giorni) per la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

La doppia imposizione che ne conseguirà verrà composta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

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