La semplificazione delle modalità attuative del lavoro agile ha dimostrato di poter essere un valido strumento di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di tutela per le categorie più fragili. Attualmente, seppur sia stato sottoscritto, il 30 giugno u.s., il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, nel quale le parti sociali hanno chiesto al Governo la proroga delle modalità semplificate di cui all’art. 90, commi 3 e 4, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e l’estensione delle tutele per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2022, il 31 luglio 2022 scadrà il diritto al lavoro agile per fragili e genitori di under 14 e, il prossimo 31 agosto 2022, scadrà la possibilità di avvalersi della sola procedura semplificata per la collocazione in smart-working dei lavoratori dipendenti.
Come noto il lavoro agile o smart-working è una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa la cui normativa di riferimento è contenuta negli artt. 18 e ss. della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che è stata – altresì – oggetto di un apposito protocollo nazionale sottoscritto il 7 dicembre 2021 tra Ministero del Lavoro e Parti sociali.
In tale ultimo ambito sono state ulteriormente approfondite e fissate le regole per la definizione del lavoro agile nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, nel rispetto dei principi emanati dalla disciplina generale legislativa sopramenzionata.
In particolare, nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sono stati previsti i seguenti principi di ordine generale:
Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo, per dare attuazione al lavoro agile le parti del rapporto di lavoro devono raggiungere un accordo in forma scritta, ai fini della prova ed ai fini amministrativi, nel quale vengano disciplinati – conformemente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento laddove regolamentato – i seguenti contenuti:
Nei rapporti di lavoro nel settore privato ed in considerazione della necessità di adottare misure di contrasto alla diffusione del Covid -19, ai sensi dell’art. 90, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è stato previsto che il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro ad ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato anche in assenza dei principi dettati dalle menzionate disposizioni ed in assenza di accordo individuale, fermo restando l’obbligo di fornire – anche in via telematica – la documentazione resa disponibile dall’INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di effettuare la comunicazione ministeriale semplificata.
Nell’ambito delle misure emergenziali di contrasto al Covid-19, l’ultima proroga delle deroghe all’ordinaria gestione dello smart-working è rinvenibile nell’art. 10, decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, secondo cui:
Salvo, dunque, auspicabili proroghe delle deroghe e diritti sopra menzionati, anche in ragione del nuovo Protocollo del 30 giugno 2022, dal 1° settembre 2022, l’accesso allo smart-working sarà possibile solo con l’accordo scritto tra le parti.
Soggetti beneficiari |
Condizioni |
Scadenza disciplina |
Lavoratori fragili |
Valutazione del medico competente rispetto all’esposizione al contagio ed allo stato di salute del lavoratore. Compatibilità della mansione con il lavoro in modalità agile. |
31 luglio 2022 |
Genitori con figli di età inferiore a 14 anni |
L’altro genitore deve svolgere attività lavorativa. Non deve, dunque, essere beneficiario di strumenti a sostegno del reddito da sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o essere genitore “non lavoratore”. |
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Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale |
Deroga all’obbligo di accordo individuale e utilizzo della procedura ministeriale telematica semplificata. |
31 agosto 2022 |
Nell’ultimo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, sono state aggiornate le misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, già previste dai Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021.
Per quanto concerne il lavoro in modalità agile, ai punti 11 e 12 del Protocollo:
Tra gli altri contenuti del Protocollo raggiunto con le Parti sociali in materia di contrasto al Covid-19 sono da evidenziarsi:
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