Smart working: come prepararsi alle nuove comunicazioni

Pubblicato il 26 agosto 2022

Dal prossimo 1° settembre lo smart working cambia pelle.

Finita l'epoca Covid e del connesso regime emergenziale "super semplificato", si torma ad una normalità che prevede il ritorno alla stipula obbligatoria dell'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, nuove modalità di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, aspetto non di poco conto, la previsione di uno specifico sistema sanzionatorio.

Vediamo in sintesi le novità.

Smart working dal 1° settembre 2022: quadro normativo

Il quadro normativo a cui il datore di lavoro dovrà fare riferimento dal 1° settembre 2022 è il seguente.

La norma cardine resta la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

In particolare, per quanto qui di interesse, si dovrà tenere conto dell'articolo 23 della citata legge, recante “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, come modificato dall’articolo 41-bis del decreto Semplificazioni (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 pubblicata in GU n.193 del 19 agosto 2022 e in vigore dal 20 agosto 2022).

La norma novellata prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto.

Tale decreto (decreto ministeriale n.149 del 22 agosto 2022) è stato pubblicato nella sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 23 agosto 2022 e sarà efficace per gli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022.

Per tutte le comunicazioni effettuate fino al 31 agosto 2022 restano valide le modalità della disciplina previgente.

La nuova disciplina si colloca nell'alveo delle previsioni del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, siglato il 7 dicembre 2021, in particolare del comma 2 dell'articolo 15.

Smart working dal 1° settembre 2022: cosa cambia

Alla luce del nuovo quadro normativo il datore di lavoro che intende ricorrere al lavoro agile dovrà:

Sotto quest'ultimo aspetto, e con specifico riferimento agli adempimenti amministrativi, dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello ufficiale reso noto dal Ministero e concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile (allegato 1 al decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022).

Il modulo è disponibile sul portale dei servizi online, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE (https://servizi.lavoro.gov.it) e va trasmesso con le seguenti modalità telematiche:

I dati sono resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La novella non indica espressamente un termine entro cui effettuare l'adempimento. Sì attendono pertanto le necessarie istruzioni ministeriali per l'applicazione della norma.

N.B. Restano fermi per il datore di lavoro gli obblighi informativi di cui agli artt. 6, comma 1 (informativa scritta almeno annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in materia si salute e sicurezza sul lavoro) e 13, comma 6 (informativa scritta al lavoratore sui controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali) del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile.

Smart working dal 1° settembre 2022: sanzioni

Il nuovo assetto regolamentare prevede specifiche sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata comunicazione secondo le modalità prima indicate.

Al datore di lavoro inadempiente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Smart working nel settore privato– Comunicazioni fino al 31 agosto 2022

Smart working nel settore privato– Comunicazioni dal 1° settembre 2022

Comunicazione telematica al Ministero del lavoro, anche in modalità massiva, dei nominativi dei lavoratori, della data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando il Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero.

Comunicazione, anche in modalità massiva, in via telematica al Ministero del lavoro dei nominativi dei lavoratori, della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello ufficiale e secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale n.149 del 22 agosto 2022.

Non è necessario stipulare e allegare l'accordo individuale.

E' obbligatorio stipulare l'accordo individuale, che non va però trasmesso, ma conservato per 5 anni

L'informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

I dati sono resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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