Laddove un dipendente italiano iscritto all’Aire, che svolge un’attività in smart working all’estero, intenda rientrare in Italia continuando a svolgere la medesima attività per lo stesso datore di lavoro, può usufruire del regime agevolato “impatriati”. Ma non solo: in caso di figlia minorenne è possibile continuare ad applicare il beneficio per altri 5 anni con un taglio sui redditi del 50%.
La notizia è giunta per mezzo dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 596 del 16 settembre 2021.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, come modificato dall’art. 5 del decreto “Crescita”, in vigore dal 1° maggio 2019, modificato a sua volta dal collegato alla Legge di Bilancio 2020, prevede che i redditi prodotti in Italia dai lavoratori che spostano dall’estero la loro residenza nello Stato concorrano soltanto nella misura del 30% alla formazione dell’imponibile Irpef complessivo.
L’Agenzia riporta sinteticamente in quali casi spetta l’agevolazione e ricorda, tra l’altro, che possono usufruire del regime:
Inoltre, questi ultimi devono:
ovvero,
Il trattamento agevolato può essere applicato per 5 anni a decorrere dall’anno d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza. È inoltre rinnovabile, a determinate condizione, per un altro quinquennio.
Infine, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’art. 16 modificato non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia. Di conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L’Agenzia ritiene, pertanto, che l’istante possa applicare l’agevolazione dall’anno in cui rientra in Italia, ossia dal 2021, e per i successivi quattro periodi di imposta. Avendo un figlio minorenne potrà, inoltre, come prevede il comma 3-bis della disposizione, continuare a beneficiare dello sconto fiscale per altri 5 anni con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%.
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