Sistema delle decisioni doganali per autorizzazioni di più Stati membri

Pubblicato il 02 febbraio 2018

L'utilizzo del CDS (Sistema delle decisioni doganali-Customs decisions system) è l’oggetto della circolare n. 1/2018 dell’agenzia delle Dogane. Il CDS è stato messo a disposizione degli Stati membri dai Servizi della Commissione Europea a partire dal 2 ottobre 2017.

Il sistema delle Decisioni doganali rappresenta lo strumento di comunicazione fra la Commissione europea, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l’adozione delle decisioni doganali e la relativa gestione (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).

Il documento elenca le autorizzazioni per le quali il CDS deve essere utilizzato; per le autorizzazioni doganali non contenute nell’elenco, vale la gestione con procedure che esulano dal CDS, in particolare facendo ricorso alla modulistica presente sul sito dell’agenzia delle Dogane.

Come stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089, l’utilizzo del CDS è obbligatorio per le domande e le autorizzazioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro (c.d. autorizzazioni “multi Stato membro”), mentre per quelle che hanno rilevanza solo nel territorio di uno stato, ogni Stato membro ha la facoltà di deciderne l’utilizzo.

Utilizzo del Sistema delle Decisioni Doganali

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la circolare n. 1 del 30 gennaio 2018 fornisce indicazioni ed istruzioni relative alle fasi dell'iter amministrativo che inizia con la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e termina con l'adozione della decisione doganale da parte dell'ufficio.

L'ufficio competente a ricevere la domanda di decisione doganale, salvo che sia altrimenti disposto, è quello del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.

In assenza dei due criteri, l'individuazione dell'ufficio competente va fatta in base al luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Qualora vi sia la sovrapposizione di più uffici, la competenza spetta all’ufficio nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

Procedura

Il sistema attribuisce ad ogni domanda un numero identificativo. Poiché, al momento, il sistema non è in grado di differenziare le informazioni obbligatorie da quelle facoltative, oppure di impedire l’invio di una domanda di decisione ad un ufficio incompetente, ai fini della corretta acquisizione dell’istanza, l’operatore economico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal sistema.

 Gli uffici, da parte loro, devono effettuare un rigoroso monitoraggio di quanto giornalmente ricevuto per il tramite del Cds rifiutando eventuali domande per le quali non sono competenti ad adottare la decisione e indicando, in motivazione, il difetto di competenza.

Dopo il ricevimento della domanda, l'ufficio è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di natura formale nonché la presenza di tutte le informazioni necessarie per l'adozione della decisione.

L’Ufficio accetta o rifiuta la domanda entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa presentazione.

Circa la valutazione della domanda, l’Ufficio valuta la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti per l’adozione della decisione specifica. In questa fase, possono essere richiesti al richiedente ulteriori informazioni o documentazione. La trasmissione di tali elementi deve avvenire via PEC o a tramite raccomandata A/R.

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