Con due risposte – nn. 554 e 557, entrambi del 25 agosto 2021 – le Entrate precisano quando è possibile ricorrere all’agevolazione Superbonus in presenza di determinate caratteristiche.
Nella risposta n. 544 del 25 agosto 2021, riguardante il caso di intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio ai fini di riduzione del rischio sismico, si afferma che non è possibile accedere né al Sismabonus né al Superbonus in quanto l’asseverazione stilata dai professionisti coinvolti nell’opera non è stata esibita nello stesso momento, come richiesto dalle leggi vigenti al momento, della presentazione del permesso di costruire.
Non è altresì possibile, continua l’Agenzia, sanare la mancanza dell’asseverazione presentando la stessa contestualmente al deposito di una variante progettuale, a meno che un parere dell’Ufficio tecnico del Comune non attesti che la data di presentazione della medesima variante possa essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio.
Ma non tutto è perduto: il contribuente, se sussistono tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, è ammesso a fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.
Riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettera a), DL n. 34/2020, per un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento quanto contenuto nella risposta n. 557 del 25/8.
La normativa, per gli interventi di efficientamento energetico, richiede che sia dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
Quindi, il fatto che l'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione non fosse dotato di riscaldamento preclude l’accesso all’agevolazione per gli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dal suddetto articolo 119, comma 1, lettere a) e b) nonché per gli interventi trainati previsti dal comma 2.
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