I contributi INPS e INAIL sospesi dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, devono essere versati:
Con il messaggio n. 318 del 26 gennaio 2021, l’INPS ha fornito, per ciascuna Gestione, le modalità di versamento della contribuzione sospesa.
L’art. 34 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
Le aziende con dipendenti dovranno effettuare il versamento dei contributi sospesi tramite il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”.
Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi. Il periodo massimo che può essere inserito è:
Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
Per gli artigiani e esercenti attività commerciali il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato utilizzando l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
I contribuenti che abbiano presentato istanza di sospensione anche per la contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2018, 2019 o 2020 hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, entro il 10 febbraio 2021.
Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo “settembre 2018 - novembre 2020”.
I committenti nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “23”:
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. La causale contributi da indicare è “PXX” oppure “P10”.
I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, entro il 10 febbraio 2021.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".