Sisma Emilia. Necessaria l’istanza di sospensione per la validità del Durc

Pubblicato il 21 luglio 2012 Con nota del 18 luglio 2012, l’Inail, dopo aver ricordato che con la circolare n. 28/2012 sono state fornite le istruzioni operative per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia ed è stata prevista la necessità di apposita istanza per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, ricorda che anche se la sospensione è immediatamente operativa, necessita comunque di una disciplina specifica che regolamenti il procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni.

Pertanto, ai fini di garantire la regolarità contributiva, è necessario che chi fruisce della sospensione degli adempimenti e versamenti per gli eventi sismici dello scorso maggio, presenti un’istanza di sospensione all’Inail, anche se non obbligatoria e anche se non è previsto un termine per la presentazione.

Dunque, ai fini Inail, anche se non è previsto un termine per la presentazione della domanda di sospensione è comunque necessaria la presentazione immediata della stessa nel caso in cui venga richiesto un DURC o siano in corso rateazioni ordinarie: in questi casi, infatti, in sede di verifica della regolarità contributiva, il soggetto che ha presentato istanza di sospensione viene considerato in regola unicamente se i soli titoli insoluti sono quelli con scadenza nel periodo di applicazione della sospensione.

Relativamente ai Consulenti del lavoro ed altri soggetti di cui alla legge n. 12/79, si prevede che è possibile presentare istanze di sospensione cumulative utilizzando il modulo aggiornato che l’Inail fornisce in allegato al comunicato in oggetto, a cui andrà unito un documento di identità del professionista e l’elenco in formato excel delle ditte in delega con i relativi dati identificativi.

Infine, si ricorda che i versamenti estivi ricadenti nei primi 20 giorni del mese di agosto potranno essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.
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