L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. prot. 91825/2015 del 7 luglio, ha stabilito quale è la misura massima del credito d'imposta che spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia e che per effetto di tale evento hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.
Il bonus fiscale, fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento direttoriale, è stato fissato in misura pari al 43,0133% dell’importo complessivo del credito chiesto nel 2015, per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.
Gli aventi diritto potranno usare il bonus in compensazione con i versamenti di tributi, contributi e premi, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta previsto dal decreto legge 83/2012, articolo 67- octies, l'Agenzia ha istituito il codice tributo “6844”.
Tale codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure nel caso di restituzione dell'agevolazione nella colonna “importi a debito versati”. Come “anno di riferimento” va specificato quello di sostenimento dei costi.
Lo si apprende dalla risoluzione n. 63/E pubblicata in data 7 luglio 2015.
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