Sisma Emilia. 30 aprile 2013 termine ultimo per versare e chiudere gli accertamenti

Pubblicato il 13 marzo 2013 Il Sole 24 Ore del 13 marzo, informa che la Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate con una nota (non pubblicata sul sito ufficiale) ha fissato per martedì 30 aprile 2013 il termine ultimo per i contribuenti di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto del maggio 2012, per effettuare i versamenti necessari a perfezionare l’accertamento con adesione o l’eventuale accettazione dell’invito al contraddittorio. Condizione necessaria è che i termini di pagamento siano scaduti normalmente nel periodo di sospensione degli adempimenti fiscali/tributari.

Ad essere interessati dalla scadenza, tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che hanno goduto della sospensione fino al 30 novembre scorso.

Si rammenta che la ripresa degli adempimenti tributari sospesi tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012, entro il termine del 30 aprile 2013 è stata disposta da un apposito decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012 (“G.U.” n. 12 del 15 gennaio 2013).

Il provvedimento specifica che gli obblighi sospesi fino al 30 aprile non sono quelli relativi ai pagamenti dei tributi, contributi e premi, ma tutti gli altri adempimenti diversi dai versamenti (dichiarazioni fiscali).

La Direzione centrale accertamento includerebbe ora nella suddetta data anche gli adempimenti necessari per la chiusura degli accertamenti eseguiti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, purchè i termini di pagamento siano scaduti nel periodo di sospensione. Dunque, tra gli adempimenti in scadenza al 30 aprile 2013 si dovrebbero considerare espressamente quelli riguardanti le discipline che regolano gli istituti definitori come, per esempio, i versamenti utili al perfezionamento dell'accertamento con adesione o dell'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio. Viceversa, ne sarebbero esclusi gli adempimenti che per legge restano vincolati alla scadenza per la proposizione del ricorso, per i quali vi è stata la sospensione del decorso dei termini processuali fino al 31/12/2012 e, poi, la successiva ripresa della decorrenza a partire dalla fine del periodo di sospensione.
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