Nel contributo n. 43/2012, di nuovo il sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito il Centro-Nord, per segnalare le ultime novità di legge e prassi che estendono - a professionisti, esercenti attività agricole e dipendenti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarata inagibile in seguito a quell’evento - i finanziamenti garantiti dallo Stato.
Non più solo, dunque, gli imprenditori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.
La “
Gazzetta Ufficiale” n. 269 del 17 novembre 2012 ospita il
Decreto legge n. 194/2012 che, appunto, estende a lavoratori autonomi, esercenti attività agricole e dipendenti che abbiano subito danni, l’accesso al finanziamento garantito dallo Stato di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legge n. 174/2012 sopra richiamato, per il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi a seguito del sisma del maggio scorso.
ATTENZIONE: gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese accessorie, sono rimborsati agli istituti bancari mediante un credito di imposta, che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero può essere ceduto ex articolo 43 ter del Dpr n. 602 del 1973.
PROCEDURA
I soggetti interessati, entro il 30 novembre 2012, invieranno online, direttamente o tramite i soggetti abilitati, l’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate. A sua volta, questa rilascerà ricevuta telematica.
Con
provvedimento successivo, del
19 novembre 2012, il direttore delle Entrate ha approvato il modello da impiegare per la comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento, come modificato a seguito dell’allargamento della platea degli aventi diritto. In allegato, il documento fornisce modello e istruzioni per la procedura.
Provvedimento e modello si riferiscono ai tributi, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria i cui termini di versamento sono stati sospesi fino al 30 novembre 2012 e il cui versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2012 (articolo 11, comma 6 del Dl 174/2012).
ATTENZIONE: dal 21 al 30 novembre 2012 occorrerà presentare, in una delle banche autorizzate all’esercizio del credito nei territori del sisma aderenti alla convenzione ad hoc:
• una copia del modello di comunicazione con la ricevuta delle Entrate;
• un’autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
• una copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo 1° dicembre 2012-30 giugno 2013.
Con la ricevuta, saranno certificate:
- la corretta trasmissione della comunicazione;
- il presupposto, per chi ha un’attività, che i danni subiti - comprovati da perizia - sono tali da impedire una ripresa piena di essa.
Alla scadenza dei pagamenti, chi ha richiesto il finanziamento dovrà presentare, esclusivamente in formato cartaceo, i relativi modelli, compilati con le modalità ordinarie, al soggetto che ha concesso il credito e con il quale è stato stipulato il finanziamento.
I
titolari di lavoro dipendente, per il regolare accesso al finanziamento che qui commentiamo, dovranno possedere, quali proprietari, immobili adibiti ad abitazione principale (classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES, ovvero Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), che siano stati dichiarati inagibili per gli eventi sismici e chiederanno il finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti
dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
I
titolari di reddito di lavoro autonomo e gli
esercenti attività agricole, a loro volta, potranno beneficiare del finanziamento, avendone i requisiti, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività svolte per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché per gli altri importi dovuti
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
SOSPENSIONE DELLA MEDIAZIONE
Un’ultima annotazione va compiuta richiamando un recente intervento di prassi, la
circolare n. 43 del 16 novembre 2012, con cui l’agenzia delle Entrate, alla luce del Decreto legge n. 74/2012 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di maggio 2012) e del Decreto legge n. 83/2012 (estensione delle disposizioni del Dl 74/2012 ai comuni di Ferrara e Mantova), chiarisce la gestione del contenzioso tributario in considerazione del terremoto.
Il provvedimento ottempera all’articolo 6 del Decreto legge n. 74/2012, in tema di sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, di rinvio d’ufficio delle udienze e di sospensione dei termini.
É indicato che i termini del contenzioso tributario sono sospesi dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012. É irrilevante, ai fini del computo dei termini di scadenza, l'ordinaria sospensione feriale - 1° agosto al 15 settembre - assorbita dal periodo in oggetto.
Dal momento che la legge interessa espressamente i “
termini perentori, legali e convenzionali”, siano essi “
sostanziali” o “
processuali”, è inclusa anche la mediazione tributaria.
La sospensione opera nei confronti di entrambe le parti del giudizio, anche nelle ipotesi, ad esempio, in cui il difensore di una delle parti abbia la residenza o la sede dell’attività nei comuni colpiti, purché lo stesso sia stato nominato antecedentemente al 20 maggio 2012 e a meno di rinuncia espressa al rinvio dei soggetti interessati.
Restano
esclusi dalla sospensione i procedimenti cautelari e le richieste di misure cautelari, nonché le liti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
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Quadro delle norme:
- decreto legge n. 174 del 2012;
- decreto legge n. 194 del 2012;
- decreto legislativo n. 241 del 1997;
- provvedimento Agenzia Entrate 19 novembre 2012;
- decreto legge n. 74 del 2012;
- decreto legge n. 83 del 2012;
- circolare Agenzia Entrate n. 43 del 16 novembre 2012.