Le aziende che hanno beneficiato della sospensione contributiva, a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, devono trasmettere la denuncia Uniemens entro l’1 giugno 2019. L’importo contributivo, oggetto di sospensione, deve essere versato tramite il modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”. In particolare, nella causale contributo occorre indicare “DSOS”, mentre nella sezione matricola INPS bisogna inserire “PPNNNNNCCN964”.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, mediante il quale sono state fornite le modalità con cui di datori di lavoro operanti in uno dei predetti territori colpiti dal sisma, devono provvedere al recupero della contribuzione sospesa. Le istruzioni fornite dall’Istituto Previdenziale riguardano sia i lavoratori autonomi che le aziende con dipendenti.
A seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nell'anno 2016 e 2017, l’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, dalle disposizioni del D.L. n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2018, alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.
Dunque, la ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire il 31 gennaio 2019, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 il termine è stato nuovamente prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Sempre entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, co. 11, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1989, e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
Il versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti ha interessato le seguenti rate sospese:
Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.
In caso di pagamento rateale, fino ad un massimo di 120 rate mensili, il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2019 utilizzando la codeline allegata alla comunicazione che verrà messa a disposizione nel Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”.
Con riferimento ai lavoratori agricoli autonomi, il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “news individuale”.
I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 1° giugno 2019.
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