Sisma bonus solo per eventuali spese eccedenti il finanziamento ricevuto

Pubblicato il 27 agosto 2018

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con l’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, disciplina le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali del cosiddetto Sisma bonus, in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici suddetti.

Legge di Bilancio 2017 e divieto di cumulo

La precisazione si è resa necessaria in quanto la legge di Bilancio 2017 ha espressamente previsto che le detrazioni relative agli interventi antisismici (Sisma bonus) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite dal terremoto (articolo 1, comma 3 della Legge n. 232/2016).

Pertanto, il Commissario straordinario del Governo, con l’ordinanza avente ad oggetto i rapporti tra gli interventi di ricostruzione privata e i benefici fiscali del cosiddetto Sisma bonus, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto scorso, ha specificato che i soggetti che hanno usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, possono beneficiare del Sisma bonus solo per le eventuali spese eccedenti il finanziamento ricevuto.

Rapporti tra contributi e Sisma bonus

L’ordinanza n. 60/2018 indica le regole tecniche da seguire per la predisposizione dei progetti relativi alle varie ipotesi di interventi finanziabili.

A tal fine, dispone le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire del Sisma bonus in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dal terremoto, con particolare riferimento agli interventi di immediata esecuzione e a quelli di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Inoltre, specifica che le spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi vanno contabilizzate separatamente da quelle per gli interventi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale.

Ai fini dell'applicazione delle detrazioni, l’ordinanza prevede che alla domanda di contributo deve essere allegata apposita dichiarazione d’impegno a richiedere la detrazione o copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta e che, all’istanza di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza dal contributo, va allegata la documentazione atta a dimostrare le spese sostenute.

Norme transitorie

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti i progetti di ricostruzione per i quali alla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2018) non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo.

Nel caso in cui, alla stessa data, la domanda di contributo sia già stata depositata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può assegnare al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per integrare l’istanza.

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