Sinistro stradale del dipendente: legittima la richiesta di risarcimento del datore

Pubblicato il 12 marzo 2010
La Cassazione, con sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010, ha accolto il ricorso con il quale un datore di lavoro aveva chiesto il risarcimento del danno subito a seguito dell'impossibilità della prestazione di un suo dipendente che era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. La richiesta era volta nei confronti del responsabile del sinistro e si sostanziava in una somma pari ai pagamenti effettuati a titolo di retribuzione e contribuzione previdenziale, in favore del suo dipendente, conducente del veicolo coinvolto, nel periodo di assenza dal lavoro di questo a causa dell'incidente stradale.

I giudici di Cassazione hanno rilevato come i versamenti a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente a infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo per le prestazioni lavorative, costituiscono un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio; ne consegue la loro risarcibilità.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy