Confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente, a causa dell'incidente occorso allo stesso mentre guidava l'autovettura di servizio.
Al lavoratore era stata contestata la grave inadempienza causativa dell'incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo.
La sanzione disciplinare del recesso senza preavviso era stata ritenuta legittima e proporzionata anche dalla Corte d'appello, secondo la quale la violazione posta in essere era da ritenere grave e fortemente lesiva del vincolo fiduciario.
L'uomo si era rivolto alla Corte di cassazione lamentando unico motivo di ricorso riferito alla proporzionalità del licenziamento.
Secondo la sua difesa, la Corte territoriale non aveva considerato in alcun modo l'eccezione da lui sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze similari.
A fondamento della doglianza, il dipendente aveva richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di Cassazione in virtù dei quali: "seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un'analoga inadempienza commessa l'altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa".
Principi, questi, ulteriormente chiariti dalla Suprema corte, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 22115 del 13 luglio 2022: nelle richiamate pronunce - si legge nella decisione - è stato altresì puntualizzato: "è condivisibile l'affermazione che non si possa porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe e tuttavia ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori correttamente può essere valorizzata dal giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata".
Il principio affermato, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l'eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Conseguentemente, la possibile valorizzazione, da parte del giudice, di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, non può che trovare presupposto in allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un'indagine di fatto ed una possibile comparazione.
Nel caso esaminato, il motivo di censura risultava generico e carente di specificazione, essendo sguarnito di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate già nel giudizio di merito.
Secondo gli Ermellini, inoltre, l'eventuale omessa valutazione di tali indicazioni avrebbe dovuto essere oggetto di un profilo di vizio diverso rispetto a quello azionato di "violazione di legge", non coerente rispetto al contenuto della doglianza e soprattutto privo dei necessari elementi di valutazione.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso del dipendente.
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