Sinistri stradali. Richiesta di risarcimento entro tre mesi

Pubblicato il 07 gennaio 2014 Il Decreto legge “Destinazione Italia” n. 145/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, introduce alcune importanti modifiche in materia di assicurazione R.c. Auto e, in particolare, con riferimento al Decreto legislativo n. 209/2005, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private.

In primo luogo si segnala la modifica del secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile attraverso la previsione contenuta nel testo dell'articolo 8 del D.L. n. 145/2013 secondo cui il danneggiato di un sinistro stradale decade dal diritto al risarcimento qualora la relativa richiesta non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. Si ricorda che il detto termine di decadenza va ad affiancarsi al termine di prescrizione biennale previsto dalla stessa norma del Codice civile.

Tra le altre novità, si evidenzia la possibilità, per le imprese di assicurazione, di proporre agli assicurati la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. In questi casi, se l'assicurato acconsente, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio.

Prevista l'introduzione, nel testo del Decreto legislativo n. 209/2005, dell'articolo 147-bis che consente alle imprese di assicurazione, in alternativa al risarcimento per equivalente ed in assenza di responsabilità concorsuale, di risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate.

Si segnala, infine, l'introduzione della facoltà, per l'impresa di assicurazione, di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del Codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.
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