Sindacalista non trasferibile ad altra sede senza nulla osta, anche se indagato

Pubblicato il 06 luglio 2022

Illegittimo il trasferimento del rappresentante sindacale per asserita "incompatibilità ambientale", senza il nulla osta del sindacato.

Trasferimento del rappresentante sindacale previo nulla osta del sindacato

Con ordinanza n. 20827 del 30 giugno 2022, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il trasferimento che il datore di lavoro, l'Agenzia delle dogane, aveva disposto nei confronti di un lavoratore, componente della RSU aziendale, per addotte ragioni di incompatibilità ambientale, conseguenti a un procedimento penale cui questii era sottoposto. 

Nella decisione della Corte territoriale era stato evidenziato che il trasferimento in altra sede avrebbe dovuto essere disposto in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 dello Statuto dei lavoratori e del Contratto collettivo nazionale di appartenenza.

Il combinato disposto di tali disposizioni, infatti, avrebbe imposto, per la validità del trasferimento, il previo "nulla osta" dell'associazione sindacale, senza che fosse utile scrutinare, in tale contesto, i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.

Le denunciate ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, infatti, non avrebbero potuto condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.

Parte datoriale aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando violazione e falsa applicazione di legge: secondo la sua difesa, l'onere di richiedere il nulla osta all'organizzazione sindacale di appartenenza non sussisterebbe laddove il trasferimento sia originato da fatti che, come nella specie, abbiano determinato in capo all'interessato l'avvio di un procedimento penale e comunque da "eventi patologici" che nulla avrebbero a che vedere con le relazioni sindacali.

Presunzione di antisindacalità dello spostamento

Doglianza, questa, giudicata inammissibile ed infondata dalla Suprema corte, secondo la quale il trasferimento disposto nei confronti del dirigente sindacale in mancanza del previsto "nulla osta", ossia senza l'osservanza delle formalità prescritte, "resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti-sindacalità".

Ciò posto, la tesi del ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'onere di richiedere il previo "nulla osta" per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, in particolar modo se legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, mirava, senza il supporto di pertinenti elementi logico-argomentativi, a un immotivato restringimento della portata applicativa del menzionato art. 22, contrastante con la ratio della stessa disposizione "diretta ad evitare pregiudizi all'attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il componente della r.s.u. interessato al trasferimento".

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