Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13634 depositata il 2 luglio 2015 – il coniuge in regime di comunione legale, è da considerare terzo legittimato a far valere la simulazione, con libertà di prove, ai sensi degli articoli 1415, secondo comma, e 1417 del Codice civile, rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa.
Tale simulazione, infatti, impoverisce il patrimonio della comunione legale, ledendo il diritto previsto dall'articolo 177, lettera a) del Codice civile.
Ne consegue, in definitiva, che l'accordo simulatorio potrà essere provato da coniuge anche mediante testimoni o presunzioni.
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