I giudici d’ultima istanza sostengono – sentenza 13025 del 27 aprile 2006, depositata il 1° giugno - che il premio supplementare ex articolo 153 del Testo unico Inail in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi va calcolato sull’intera retribuzione, comprendendo anche i periodi non lavorati. Il premio supplementare è fissato in relazione all’incidenza dei salari specifici degli operai esposti a inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sull’insieme delle retribuzioni corrisposte agli operai dello stesso stabilimento, opificio o cantiere. Spetta al datore la comunicazione all’Inail di elementi e indicazioni per la valutazione del rischio. Criteri di determinazione e misura del premio supplementare, nonché le apposite modalità applicative, sono stabiliti con decreto del ministero del Lavoro, su proposta dell’Inail.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".