Sicurezza urbana Decreto in Gazzetta

Pubblicato il 21 febbraio 2017

Decreto legge in Gazzetta

Sicurezza urbana come bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche con la riqualificazione e il recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile.

E’ questa la definizione di “sicurezza urbana” contenuta nel decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante appunto “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, sicurezza da perseguire - si desume dal provvedimento - con interventi integrati tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Patti prefetti – sindaci

Per la relativa attuazione, il decreto contempla, in primo luogo, la possibile sottoscrizione di appositi patti tra prefetto e sindaco che, in relazione agli specifici contesti, prevedano interventi per la sicurezza urbana con l’obiettivo di prevenzione dei fenomeni di criminalità, diffusa e predatoria, di promozione del rispetto della legalità e del rispetto del decoro urbano.

Maggiori poteri ai sindaci

Il testo incrementa, inoltre, il potere dei sindaci in materia di sicurezza, prevedendo che possano adottare ordinanze, contingibili e urgenti, in presenza di urgente necessità di interventi per superare situazioni di grave incuria, degrado o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, (anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche).

I provvedimenti adottati dal sindaco in materia di sicurezza urbana – viene specificato nelle norme - sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Tutela di particolari luoghi: allontanamento e divieto di accesso

A seguire, si segnalano alcune misure individuate a tutela del decoro di particolari luoghi, quali infrastrutture, stazioni ferroviarie, aeroporti, aree marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ma anche musei e parchi archeologici.

Oltre a quanto già disposto dalla vigente normativa rispetto a questi luoghi, viene sancito che chi ponga in essere condotte limitative della libera accessibilità e fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e potrà, contestualmente, essere allontanato.

In caso di condotta reiterata dalla quale possa derivare pericolo per la sicurezza, il questore potrà, poi, disporre un divieto di accesso ai luoghi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Contrasto dello spaccio presso locali aperti al pubblico

Per contrastare lo spaccio presso locali pubblici e di pubblici esercizi, viene previsto che il questore possa disporre, il divieto di accesso a questi locali o a esercizi analoghi, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze, a chi sia stato condannato per cessione o vendita di stupefacenti con sentenza definitiva o confermata in grado di appello negli ultimi 3 anni.

Ripulitura dopo imbrattamento 

Infine, si segnala che all’articolo 639 del Codice penale, che punisce le ipotesi di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, è aggiunto un comma ai sensi del quale il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero l'obbligo a sostenerne le relative spese.

Il decreto legge n. 14/2017, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2017, per entrare in vigore il giorno successivo. 

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