L’interpello n. 8 del 12 dicembre 2024, pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affronta un tema di particolare rilevanza: la formazione sulla sicurezza per studenti universitari che rientrano nella categoria di "lavoratori equiparati".
La richiesta di chiarimenti avanzata dall'università di Siena ha evidenziato infatti una questione specifica legata al limite massimo di partecipanti ai corsi di formazione, attualmente fissato a 35 unità, come previsto dagli Accordi Stato-Regioni.
Di seguito, una panoramica dei requisiti normativi e delle indicazioni offerte dalla Commissione, con particolare attenzione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e agli Accordi Stato-Regioni, che regolano la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Noto anche come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il decreto disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dei lavoratori e di altre figure chiave in ambito aziendale, stabilendo misure preventive e protettive per minimizzare i rischi.
Uno degli articoli fondamentali per quanto riguarda la formazione è l’articolo 37, a norma del quale i datori di lavoro devono assicurare una formazione adeguata ai lavoratori, anche con riferimento alla comprensione linguistica e ai rischi specifici delle mansioni.
Al comma 2, si specifica che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti attraverso accordi specifici, stipulati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La formazione, come sottolineato dall’articolo 37, deve includere:
In particolare, il Testo Unico riconosce la figura del "lavoratore equiparato", categoria che include anche studenti universitari che svolgono attività che li espongono a rischi equiparabili a quelli di un lavoratore tradizionale.
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
L’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro, il Ministro della Salute e le Regioni stabilisce i criteri fondamentali relativi:
Il limite di 35 partecipanti è stato introdotto per garantire un’interazione efficace tra i discenti e i formatori, favorendo così l’apprendimento e il monitoraggio del progresso individuale.
Accordo del 7 luglio 2016
Tale Accordo apporta ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina della formazione. Tra gli aspetti principali, il documento:
Come accennato, tratto comune della normativa italiana, supportata dagli Accordi Stato-Regioni,è dato dalla formazione, vista come elemento imprescindibile per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Interpello n. 8/2024 si inserisce dunque in questo contesto, evidenziando come le istituzioni accademiche debbano rispettare rigorosamente i criteri fissati, anche quando si tratta di studenti considerati lavoratori equiparati.
L'Università di Siena ha presentato un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo chiarimenti sulla possibilità di derogare al limite massimo di 35 partecipanti previsto per i corsi di formazione sulla sicurezza.
La richiesta è motivata dalla necessità di gestire un numero elevato di studenti universitari che, per la natura delle attività accademiche e pratiche, rientrano nella definizione normativa di "lavoratori equiparati" secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nello specifico, l'università propone che gli insegnamenti già integrati nei programmi accademici degli studenti e finalizzati alla formazione sulla sicurezza siano considerati equivalenti ai corsi di formazione previsti per i lavoratori a rischio alto, nonostante il numero di partecipanti ai corsi possa superare il limite stabilito di 35 unità.
L’ateneo si è dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità di verificare l’apprendimento degli studenti tramite esami finali conformi a standard accademici rigorosi.
Questa richiesta solleva questioni di rilievo: da un lato, la necessità di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza; dall'altro, l’esigenza di adattare tali norme a contesti particolari come quello universitario, dove il numero di studenti coinvolti può risultare significativamente superiore rispetto ai classici ambienti lavorativi.
Nel formulare il quesito, l’università di Siena ha sottolineato il proprio impegno nell’organizzazione della formazione sulla sicurezza, ribadendo il ruolo centrale dell’istituzione accademica nella tutela della salute degli studenti considerati lavoratori equiparati.
L’Ateneo ha evidenziato come i corsi di formazione siano progettati per integrare le conoscenze specifiche richieste dalla normativa sulla sicurezza con l’attività accademica degli studenti. Ciò include lezioni teoriche e pratiche che affrontano tematiche quali la prevenzione dei rischi, la protezione individuale e collettiva, e i diritti e doveri dei lavoratori.
Elemento cardine della richiesta dell’università è rappresentato dagli esami finali: gli insegnamenti integrati nei programmi accademici prevedono infatti una valutazione strutturata che, secondo l’ateneo, può essere considerata equivalente alle verifiche di apprendimento richieste dagli Accordi Stato-Regioni per i corsi di formazione obbligatori. L’obiettivo è infatti garantire che gli studenti acquisiscano le competenze necessarie per operare in sicurezza, rispettando al contempo gli standard accademici.
La Commissione ha ribadito che:
La Commissione ha inoltre chiarito che, allo stato attuale della normativa, non è possibile riconoscere deroghe al suddetto limite: sebbene dunque l’università abbia presentato una proposta dettagliata e abbia manifestato la volontà di adottare misure supplementari per garantire la qualità della formazione, le disposizioni normative vigenti non consentono adattamenti specifici che contrastino con quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni.
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