Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pubblicato l'interpello n. 5, rispondendo ai quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardanti la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle diverse articolazioni territoriali aziendali.
In particolare, i quesiti sottoposti alla Commissione sono i seguenti:
Il quadro normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, regolamentato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fornisce indicazioni precise per garantire che ogni lavoratore operi in un ambiente sicuro e conforme agli standard di tutela. Tra le figure centrali per il mantenimento della sicurezza aziendale, vi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’"unità produttiva" è definita all’articolo 2, comma 1, lett. t), come uno stabilimento o una struttura che si occupa della produzione di beni o dell'erogazione di servizi e che gode di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
La normativa prevede che ogni azienda o unità produttiva, indipendentemente dalla sua dimensione, debba nominare un RLS. Tuttavia, per le aziende con più di 15 dipendenti, il RLS deve essere eletto tra i membri delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA), laddove presenti. In assenza di tali rappresentanze, la scelta è demandata ai lavoratori, che possono eleggere un rappresentante tra i propri colleghi.
L’articolo 47, comma 7, del decreto stabilisce che il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza è da calcolarsi in base alla dimensione dell’azienda o unità produttiva. In sintesi:
In tali aziende, la normativa consente l’aumento del numero dei rappresentanti in accordo con le disposizioni della contrattazione collettiva o degli accordi interconfederali.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel corso degli anni, ha fornito chiarimenti su vari aspetti legati alla figura del RLS.
In particolare, con l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, è stato specificato che la designazione del RLS tra i lavoratori, al di fuori delle RSA, è possibile solo in assenza di una rappresentanza sindacale interna a norma dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. Un successivo chiarimento del 31 dicembre 2014 ha precisato che, per le aziende con più di 15 dipendenti, il legislatore ha individuato la figura del RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, senza limitarsi esclusivamente alle tipologie previste dall’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione
Con l’interpello n. 4 del 26 giugno 2023, la Commissione ha chiarito che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il numero di ore retribuite e le risorse necessarie per l’espletamento delle sue funzioni, devono essere definiti in sede di contrattazione collettiva. Rimane comunque valido il numero minimo di rappresentanti da riferirsi a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati, come stabilito dall’articolo 47, comma 7, del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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