Entra in vigore il 1° aprile 2024 l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97.
Dalla stessa data ha effetto anche il relativo Accordo amministrativo firmato a Tokyo il 30 agosto 2023.
L’Inps vi dedica una corposa circolare, la n. 52 del 27 marzo 2024: vediamone i punti principali, con particolare riferimento all’istituto del distacco.
L’Accordo si applica, per quanto concerne l’Italia, ai seguenti sistemi pensionistici:
Dal lato giapponese, invece, l’Accordo concerne i seguenti sistemi pensionistici:
Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che siano, o siano state soggette, alla legislazione di uno degli Stati contraenti nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati, a prescindere dalla loro cittadinanza.
La titolarità di una prestazione, e il relativo diritto a riceverne il pagamento, vengono garantiti anche al beneficiario residente nell’altro Stato contraente, ma sono previste delle eccezioni per l’acquisizione del diritto ad alcune prestazioni concesse in base alla legislazione giapponese quali, ad esempio, la pensione d’invalidità di base e la pensione ai superstiti di base, per le quali è previsto che una persona di 60 anni ma al di sotto di 65 anni sia domiciliata nel territorio giapponese alla data del primo esame medico o del decesso.
L’articolo 2 dell’Accordo, inoltre, prevede esplicitamente l’esclusione dal campo di applicazione dell’Accordo delle prestazioni non contributive finanziate completamente o parzialmente a carico della fiscalità generale; ne deriva che, per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Giappone, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo ma la normativa italiana di riferimento.
Ma veniamo al distacco, istituto cui la circolare dedica grande spazio.
Con riferimento alla legislazione applicabile, l’Accordo si basa sul principio generale della territorialità secondo il quale la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui la stessa viene svolta.
Deroghe al principio della territorialità sono stabilite però in caso di distacco; infatti il lavoratore impiegato nel territorio di uno Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di tale Stato, temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente se la durata del distacco non sia superiore a 5 anni.
Tale periodo può peraltro essere prorogato, previa autorizzazione delle autorità competenti, fino a 10 anni.
NOTA BENE: Le disposizioni in materia di distacco trovano applicazione anche nel caso del lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in uno Stato contraente, inviato in uno Stato terzo e successivamente distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente.
Familiari
Per quanto riguarda i familiari al seguito del lavoratore distaccato, nell’ipotesi in cui il lavoratore inviato in Giappone sia soggetto alla legislazione italiana in conformità all’articolo 7, al paragrafo 2 dell’articolo 9 o all’articolo 10 i familiari al seguito che non siano cittadini giapponesi sono esonerati, salvo diversa richiesta, dall’applicazione della legislazione giapponese.
Se, invece, il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l’esenzione dalla legislazione giapponese è determinata in conformità con la normativa giapponese.
NOTA BENE: L’istituto del distacco si applica anche al lavoratore autonomo.
Doppia imposizione
L’articolo 13 prevede alcune clausole volte a evitare la doppia copertura contributiva relativamente all’assicurazione contro la disoccupazione, per effetto delle quali il lavoratore assicurato contro il rischio di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato contraente, distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente, resta assoggettato alla legislazione del primo Stato per tutta la durata del distacco e dell’eventuale proroga.
Pertanto, un lavoratore assicurato in Italia contro il rischio di disoccupazione, distaccato in Giappone, è esonerato per tutta la durata del distacco nei confronti della legislazione giapponese dall’obbligo contributivo per la copertura assicurativa di tale rischio.
Analogamente, il lavoratore già assicurato in Giappone contro il rischio di disoccupazione e distaccato in Italia, è esonerato nei confronti della legislazione italiana dall’obbligo del versamento del contributo dovuto.
Lavoratori giapponesi distaccati in Italia che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano
Il lavoratore distaccato dal Giappone, che stipuli in Italia un contratto di lavoro ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia con un datore di lavoro o committente italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese, può chiedere di essere esonerato limitatamente alle forme assicurative previste dall’Accordo dall’applicazione della legislazione italiana, non solo per il contratto stipulato in Giappone, ma anche per il contratto stipulato in un secondo momento in Italia durante il distacco.
Per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana in relazione al secondo contratto deve essere utilizzato l’apposito modulo di domanda riportato nell’allegato n. 4 alla circolare.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro o committente (tramite PEC o Cassetto bidirezionale) alla Struttura territoriale dell’Inps di competenza in base alla matricola dell’azienda italiana, filiale dell’azienda madre giapponese, e sottoscritta anche dal lavoratore interessato.
NOTA BENE: Se la domanda viene presentata entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del secondo contratto, l’esonero ha effetto per tutta la durata dello stesso, in caso contrario potrà essere concesso solo a partire dalla data di presentazione della richiesta.
Lavoratori italiani distaccati in Giappone che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro giapponese
Sulla base del principio di reciprocità, la possibilità di richiedere l’esonero contributivo da doppio contratto è concessa anche ai lavoratori assicurati in Italia distaccati in Giappone che stipulino un secondo contratto con un datore di lavoro giapponese.
Resta ferma peraltro la necessità di richiedere alla Struttura territorialmente competente dell’Inps, prima della partenza, il rilascio del certificato di copertura contributiva.
Se tali lavoratori vogliano avvalersi delle norme sul distacco per essere esentati dall’applicazione della legislazione italiana, devono presentare apposita domanda alla competente autorità giapponese per ottenere il rilascio del certificato di copertura contributiva “JPN/IT 101”.
L’esonero può essere concesso dal 1° aprile 2024 solo se la domanda di distacco viene presentata entro il periodo transitorio che va dal 1° ottobre al 1° novembre 2024.
Per le domande di distacco presentate all’autorità giapponese dopo tale termine, l’esonero è riconosciuto a decorrere dalla presentazione della domanda.
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