Sicurezza nelle città. Circolare esplicativa dal Ministero dell’Interno

Pubblicato il 27 maggio 2017

Il ministero dell'Interno, con circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23 maggio 2017 indirizzata ai vari compartimenti della Polizia stradale, ai Prefetti e alle Questure, ha inteso mettere in luce alcune misure introdotte con la Legge n. 48/2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 14/2017, contenente “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Tutela del decoro di particolari luoghi

Viene fatto riferimento, in primo luogo, alle misure poste dal legislatore a tutela del decoro di particolari luoghi, tra i quali vengono, in particolare, segnalate le infrastrutture del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, l’insieme, ossia, dei servizi adibiti al trasporto collettivo delle persone, effettuati in modo continuativo o periodico.

In rilievo, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi ponga in essere condotte impeditive dell’accessibilità e la fruizione dei luoghi in oggetto, comprese, quindi, le infrastrutture di trasporto pubblico.

Nella circolare, viene sottolineato come, contestualmente all’accertamento, spetti all’organo accertatore ordinare, per iscritto, al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui ha commesso il fatto, specificando i motivi e la durata del divieto, e che l’inottemperanza comporterà la sanzione pecuniaria da 300 a 900 euro.

Detto provvedimento di allontanamento è applicabile anche nei confronti di chi, nelle stesse aree, sia colto in stato di manifesta ubriachezza, compia atti contrari alla pubblica decenza, eserciti il commercio senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni di legge, eserciti abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Copia del provvedimento di allontanamento va immediatamente trasmessa al Questore che, in caso di reiterazione della violazione e qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso per un periodo da sei mesi a due anni.

Somministrazione di alcolici a minori

Tra le precisazioni fornite dal ministero dell’Interno, si segnala quella relativa alla modifica introdotta dall’articolo 12 della Legge n. 48/2017 per quel che riguarda l’articolo 14-ter, comma 2, della Legge n. 125/2001 sul divieto di vendita di alcolici a minori di 18 anni.

Viene specificato che le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, oltre alla sospensione dell’attività, sono applicabili non solo a chi venda a minori ma anche a chi somministri loro bevande alcoliche.

Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore

Nella nota circolare, viene sottolineata, altresì, la sostituzione integrale operata dalla Legge in esame dell’articolo 15-bis dell’articolo 7 del Codice della strada sull’esercizio abusivo di parcheggiatore o guardiamacchine.

Nel dettaglio, si evidenzia l’incremento delle sanzioni, aumentate del doppio, in casi particolari di reiterazione di violazione o di impiego di minori, e l’applicabilità del provvedimento di allontanamento.

Si ricorda che la Legge n. 48/2017 e il testo coordinato del Decreto legge n. 14/2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy