Sicurezza lavoro. La delega esonera il rappresentate legale dal controllare ogni singola lavorazione

Pubblicato il 20 marzo 2012 La Corte di Cassazione, Quarta sezione penale, con la sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, fissa un importante principio di diritto in materia di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un dipendente aziendale.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della rappresentate legale di una società accusata di  omicidio colposo per un incidente che ha visto la morte di un dipendente della propria azienda e per questo condannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

La rappresentante legale della società è stata assolta “per non aver commesso il fatto”.

Secondo la Cassazione, infatti, in presenza di una valida delega di funzioni all’interno dell’azienda, il rappresentante legale risponde solo per la parte a lui direttamente imputabile, mentre non è tenuto a vigilare sui singoli processi lavorativi di cui non è più direttamente garante, se quest’ultimi sono stati affidati ad una terza persona.

La corretta applicazione dell’articolo 16 del Testo Unico sulla sicurezza porta, così, a distinguere l’obbligo di vigilanza del delegante da quello del delegato. Infatti, anche se non è corretto affermare che la delega esonera del tutto il rappresentante legale da ogni tipo di controllo in materia di sicurezza è altrettanto vero che l’esercizio della stessa circoscrive la responsabilità del controllo all’operato del manager delegato e non più alla gestione degli aspetti relativi alle singole mansioni lavorative.

Si tratta di una vigilanza “alta” sulle funzioni del soggetto delegato e non più di una vigilanza sulle concrete modalità di svolgimento delle lavorazioni, affidate appunto ad un delegato. In caso contrario, la delega perderebbe tutto il suo significato e non avrebbe più senso, dal momento che non avrebbe senso per un delegante trasferire incombenze proprie ad una terza persona, a cui vengono di conseguenza demandati anche i “pertinenti poteri”.

Di qui, la conclusione della sentenza secondo cui l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello delegato con conseguente distinzione anche delle eventuali responsabilità nei confronti di terzi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Clero - Stesura del 14/1/2025

23/01/2025

Omissioni fiscali non gravi? Il consulente non risarcisce lo shock tributario del cliente

23/01/2025

Clero. Rinnovo Ccnl

23/01/2025

Ditte individuali, estromissione immobili 2025

23/01/2025

Autoliquidazione INAIL 2024/2025, il calcolo del premio assicurativo

23/01/2025

Assegno di invalidità e pensione ai superstiti in Gestione autonoma e Fpld: chiarimenti

23/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy