Sicurezza, far ricorso si può

Pubblicato il 01 dicembre 2008

L'amministratore di condominio deve convocare l'assemblea condominiale il prima possibile quando una norma di legge imponga un obbligo in materia di sicurezza; se non si attiva può essere revocato dai condomini o destituito dal magistrato ai sensi dell'art. 1129, comma 3° c.c. Qualora, però, convocata l'assemblea, sia questa a non prendere decisioni, l'amministratore può intervenire ai sensi dell'art. 1135 c.c per adottare gli interventi di “carattere urgente” per i quali si prospetti una situazione di pericolo riguardo alle cose comuni. Se la delibera dell'assemblea è poi in contrasto con il decreto legislativo, l'amministratore, innanzi ad un dilemma operativo, può risolverlo rivolgendosi al giudice.

Il giudice può autorizzare l'amministratore a compiere tutti gli adempimenti necessari per adeguarsi alla legge o, nei casi più gravi, nominare un amministratore giudiziario “ad acta”. Quest'ultimo prende i provvedimenti necessari sostituendosi all'assemblea in funzione dei poteri attribuitigli dal decreto di nomina dovendo rispondere del proprio operato solo al giudice.

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