L'amministratore di condominio deve convocare l'assemblea condominiale il prima possibile quando una norma di legge imponga un obbligo in materia di sicurezza; se non si attiva può essere revocato dai condomini o destituito dal magistrato ai sensi dell'art. 1129, comma 3° c.c. Qualora, però, convocata l'assemblea, sia questa a non prendere decisioni, l'amministratore può intervenire ai sensi dell'art. 1135 c.c per adottare gli interventi di “carattere urgente” per i quali si prospetti una situazione di pericolo riguardo alle cose comuni. Se la delibera dell'assemblea è poi in contrasto con il decreto legislativo, l'amministratore, innanzi ad un dilemma operativo, può risolverlo rivolgendosi al giudice.
Il giudice può autorizzare l'amministratore a compiere tutti gli adempimenti necessari per adeguarsi alla legge o, nei casi più gravi, nominare un amministratore giudiziario “ad acta”. Quest'ultimo prende i provvedimenti necessari sostituendosi all'assemblea in funzione dei poteri attribuitigli dal decreto di nomina dovendo rispondere del proprio operato solo al giudice.
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