In base alla Legge n. 247/2007, i datori di lavoro agricolo possono fruire di sgravi sui premi Inail se hanno posto in essere interventi per migliorare la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. La riduzione si applica sulla contribuzione da versare all'Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La circolare Inail n. 35/2013 uniforma la data di presentazione delle istanze per accedere al beneficio per le annualità 2012 e precedenti nonchè per l'anno 2013, portandola al 15 ottobre 2013.
RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA
Il
legislatore (L. n. 247/2007, articolo 1, comma 60) ha inteso introdurre
una riduzione, per un massimo del
20%, sui contributi dovuti per
l'assicurazione
dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese, se in
possesso di
determinate caratteristiche.
L'obiettivo
è quello di migliorare, e quindi incentivare, la sicurezza e
la salute nei
luoghi di lavoro nel settore agricolo, sostenendo le aziende
che si
impegnano a ridurre l'incidenza del numero di infortuni che avvengono
sul
lavoro.
I beneficiari devono trovarsi nelle
seguenti situazioni:
- essere
in regola con gli adempimenti
contributivi e assicurativi;
- essere attivi da almeno un biennio – ossia,
aver instaurato, nelle due annualità precedenti, almeno un rapporto di
lavoro,
sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato
all'Inps
attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata
(modello
Dmag/Unico);
- aver
rispettato le disposizioni in materia di
prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non aver registrato infortuni nel
biennio precedente alla annualità di riferimento;
- non aver
ricevuto provvedimenti sanzionatori
di cui all'art. 14, D.lgs. 81/2008, o sanzionatori conseguenti alla
violazione
delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Necessitano
precisazioni in ordine al biennio di
attività:
- questo
va riferito ai due anni immediatamente precedenti all'anno oggetto
della
richiesta di sconto;
- in tale
periodo, non devono esser stati denunciati infortuni sia attraverso
certificato
medico che a mezzo denuncia del datore di lavoro stesso;
- è
ammessa la richiesta di riduzione contributiva anche in presenza di
infortuni
in itinere o di infortuni in franchigia o di infortuni definiti in modo
negativo.
Da ciò,
emerge che non possono accedere ai benefici in discorso le aziende
sorte
successivamente al primo gennaio del biennio di osservazione. Inoltre,
la presenza
di malattia professionale non esclude l'applicabilità della riduzione.
CONTENUTI
DELLA DOMANDA
La riduzione del premio Inail, da
applicarsi sulla percentuale di contribuzione da versare all'Inps ai
fini
dell'assicurazione Inail, richiede,
da parte del datore di lavoro agricolo, la
presentazione di un'apposita domanda in cui dichiarare:
< di
essere a conoscenza che il beneficio sarà concesso solo dopo
l'accertamento
degli obblighi contributivi ed assicurativi;
< di
aver assolto, relativamente al periodo di riferimento della domanda e
nei
luoghi di lavoro, gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro;
< di
non aver registrato infortuni nel biennio precedente il periodo cui si
riferisce la domanda e di non aver subito provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale o sanzionatori collegati a violazione di
norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente il
periodo cui
si riferisce la domanda stessa.
TERMINE
DI PRESENTAZIONE
Circa la
presentazione delle istanze, la circolare n. 61/2012 ha stabilito che,
a
regime, le aziende sono tenute ad ottemperare dal 1° al 30 giugno di
ogni anno.
E' poi
intervenuta la circolare in data 23 luglio 2013, n. 35, che ha uniformato, per tutte le annualità, la
data per la presentazione delle dichiarazioni di possesso dei requisiti.
Per quanto
riguarda le domande per le annualità
2008-2011, le dichiarazioni possono essere presentate fino al 15 ottobre 2013.
Anche per
l'ottenimento dello sconto nell'anno 2012,
l'Inail comunica che le aziende agricole possono beneficiare del
termine
fissato al 15 ottobre 2013. Sono
comunque fatte salve le domande inoltrate entro la precedente data del
31
dicembre 2012.
Identico
discorso vale per l'annualità 2013:
l'inoltro delle istanze è possibile fino al
15 ottobre 2013. Permane la validità per le domande
avanzate entro la
scadenza del 30 giugno.
MODALITA'
DI RICHIESTA
Dalla
circolare n. 35/2013 si evince che
l'inoltro delle istanze per l'applicazione della riduzione deve
avvenire
solamente attraverso il servizio telematico appositamente
predisposto
dall'Inail, accedendo ai Servizi on line:
→ Modulo riduzione agricoli per le
aziende che richiedono il beneficio per il 2013
→ Modulo riduzione agricoli (anni pregressi),
per tutte le altre.
Aziende già registrate
Le aziende
richiedenti già registrate, utilizzando i “Servizi on line”, potranno
visualizzare la procedura ‘modulo riduzione agricoli (anni pregressi)’.
L'intermediario
autorizzato all'accesso sui Servizi online, se deve procedere a
presentare l'istanza
di riduzione per una ditta non inclusa nelle sue deleghe, in quanto non
soggetta ad Inail, può effettuare comunque la registrazione per conto
della
ditta.
Ad istanza
inoltrata, viene rilasciata, attraverso e-mail, ricevuta di
presentazione della
dichiarazione.
Aziende non registrate
I datori
di lavoro non registrati devono seguire il seguente percorso
al fine di
registrarsi:
1. sul
sito inail.it, accedere a “Registrazione” - “Registrazione utente
generico”;
2.
inserire i propri dati nel gruppo “Azienda con contribuzione non
gestita da
Inail”;
3.
cliccare su Salva.
Finita la
fase di registrazione, l'utente riceverà una e-mail contenente
la password; munito di tale password e del proprio
codice fiscale dovrà:
1.
accedere al sito inail.it – sportello virtuale Servizi online;
2.
selezionare la funzione Ditte non Inail;
3.
selezionare Anagrafica (Nuova ditta);
4.
inserire nella sezione Anagrafica (Nuova ditta) tutti i dati anagrafici
della
ditta.
Tale
procedura consente di ottenere il codice
cliente ed il numero di pin (4 cifre), che dovrà essere
utilizzato per accedere ai Servizi online.
Una volta
personalizzata la password, la ditta potrà accedere alla funzione Modulo riduzione agricoli (anni pregressi),
disponibile nella sezione Servizi online.
Delucidazioni
in merito si possono ottenere rivolgendosi al Contact center integrato
Inps/Inail, al numero 803.164, gratuito per la telefonia fissa, o il
numero 06
164 164 a pagamento (in base al piano tariffario individuale) per la
telefonia
mobile.
MISURA
DELLE RIDUZIONI – ANNUALITA’ PREGRESSE
Come disposto
da provvedimenti Inail, le riduzioni applicate sono:
ANNO |
RIDUZIONE |
2011 |
16,15% |
2010 |
19,93% |
2009 |
17,42% |
2008 |
18,73% |
Relativamente
agli anni 2012 e 2013, le aziende
beneficiarie dello sconto saranno individuate in base alle istanze
presentate ed
ai controlli effettuati da Inps ed Inail.
Sarà
l’Inail ad effettuare la comunicazione all’Inps circa lo sgravio da
applicare
alle aziende individuate, alle quali sarà diminuita, dalla contribuzione dovuta, la percentuale
indicata.
NORME E PRASSI |
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61 - Nota Inail 31 maggio 2013, n. 3580 - Circolare Inail 23 luglio 2013, n. 35 |
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