Sicurezza del lavoro. Al 15 ottobre 2013 le istanze per la riduzione dei premi Inail

Pubblicato il 08 agosto 2013

In base alla Legge n. 247/2007, i datori di lavoro agricolo possono fruire di sgravi sui premi Inail se hanno posto in essere interventi per migliorare la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. La riduzione si applica sulla contribuzione da versare all'Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La circolare Inail n. 35/2013 uniforma la data di presentazione delle istanze per accedere al beneficio per le annualità 2012 e precedenti nonchè per l'anno 2013, portandola al 15 ottobre 2013.


RIDUZIONE CONTRIBUTIVA


Il legislatore (L. n. 247/2007, articolo 1, comma 60) ha inteso introdurre una riduzione, per un massimo del 20%, sui contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese, se in possesso di determinate caratteristiche.


L'obiettivo è quello di migliorare, e quindi incentivare, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nel settore agricolo, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre l'incidenza del numero di infortuni che avvengono sul lavoro.


I beneficiari devono trovarsi nelle seguenti situazioni:


- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;


- essere attivi da almeno un biennio – ossia, aver instaurato, nelle due annualità precedenti, almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);


- aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;


- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;


- non aver ricevuto provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14, D.lgs. 81/2008, o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Necessitano precisazioni in ordine al biennio di attività:


- questo va riferito ai due anni immediatamente precedenti all'anno oggetto della richiesta di sconto;


- in tale periodo, non devono esser stati denunciati infortuni sia attraverso certificato medico che a mezzo denuncia del datore di lavoro stesso;


- è ammessa la richiesta di riduzione contributiva anche in presenza di infortuni in itinere o di infortuni in franchigia o di infortuni definiti in modo negativo.


Da ciò, emerge che non possono accedere ai benefici in discorso le aziende sorte successivamente al primo gennaio del biennio di osservazione. Inoltre, la presenza di malattia professionale non esclude l'applicabilità della riduzione.


CONTENUTI DELLA DOMANDA


La riduzione del premio Inail, da applicarsi sulla percentuale di contribuzione da versare all'Inps ai fini dell'assicurazione Inail, richiede, da parte del datore di lavoro agricolo, la presentazione di un'apposita domanda in cui dichiarare:


< di essere a conoscenza che il beneficio sarà concesso solo dopo l'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;


< di aver assolto, relativamente al periodo di riferimento della domanda e nei luoghi di lavoro, gli obblighi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;


< di non aver registrato infortuni nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda e di non aver subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o sanzionatori collegati a violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda stessa.


TERMINE DI PRESENTAZIONE


Circa la presentazione delle istanze, la circolare n. 61/2012 ha stabilito che, a regime, le aziende sono tenute ad ottemperare dal 1° al 30 giugno di ogni anno.


E' poi intervenuta la circolare in data 23 luglio 2013, n. 35, che ha uniformato, per tutte le annualità, la data per la presentazione delle dichiarazioni di possesso dei requisiti.


Per quanto riguarda le domande per le annualità 2008-2011, le dichiarazioni possono essere presentate fino al 15 ottobre 2013.


Anche per l'ottenimento dello sconto nell'anno 2012, l'Inail comunica che le aziende agricole possono beneficiare del termine fissato al 15 ottobre 2013. Sono comunque fatte salve le domande inoltrate entro la precedente data del 31 dicembre 2012.


Identico discorso vale per l'annualità 2013: l'inoltro delle istanze è possibile fino al 15 ottobre 2013. Permane la validità per le domande avanzate entro la scadenza del 30 giugno.


MODALITA' DI RICHIESTA


Dalla circolare n. 35/2013 si evince che l'inoltro delle istanze per l'applicazione della riduzione deve avvenire solamente attraverso il servizio telematico appositamente predisposto dall'Inail, accedendo ai Servizi on line:


Modulo riduzione agricoli per le aziende che richiedono il beneficio per il 2013


Modulo riduzione agricoli (anni pregressi), per tutte le altre.


Aziende già registrate


Le aziende richiedenti già registrate, utilizzando i “Servizi on line”, potranno visualizzare la procedura ‘modulo riduzione agricoli (anni pregressi)’.


L'intermediario autorizzato all'accesso sui Servizi online, se deve procedere a presentare l'istanza di riduzione per una ditta non inclusa nelle sue deleghe, in quanto non soggetta ad Inail, può effettuare comunque la registrazione per conto della ditta.


Ad istanza inoltrata, viene rilasciata, attraverso e-mail, ricevuta di presentazione della dichiarazione.


Aziende non registrate


I datori di lavoro non registrati devono seguire il seguente percorso al fine di registrarsi:


1. sul sito inail.it, accedere a “Registrazione” - “Registrazione utente generico”;


2. inserire i propri dati nel gruppo “Azienda con contribuzione non gestita da Inail”;


3. cliccare su Salva.


Finita la fase di registrazione, l'utente riceverà una e-mail contenente la password; munito di tale password e del proprio codice fiscale dovrà:


1. accedere al sito inail.it – sportello virtuale Servizi online;


2. selezionare la funzione Ditte non Inail;


3. selezionare Anagrafica (Nuova ditta);


4. inserire nella sezione Anagrafica (Nuova ditta) tutti i dati anagrafici della ditta.


Tale procedura consente di ottenere il codice cliente ed il numero di pin (4 cifre), che dovrà essere utilizzato per accedere ai Servizi online.


Una volta personalizzata la password, la ditta potrà accedere alla funzione Modulo riduzione agricoli (anni pregressi), disponibile nella sezione Servizi online.


Delucidazioni in merito si possono ottenere rivolgendosi al Contact center integrato Inps/Inail, al numero 803.164, gratuito per la telefonia fissa, o il numero 06 164 164 a pagamento (in base al piano tariffario individuale) per la telefonia mobile.


MISURA DELLE RIDUZIONI – ANNUALITA’ PREGRESSE


Come disposto da provvedimenti Inail, le riduzioni applicate sono:

ANNO

RIDUZIONE

2011

16,15%

2010

19,93%

2009

17,42%

2008

18,73%


Relativamente agli anni 2012 e 2013, le aziende beneficiarie dello sconto saranno individuate in base alle istanze presentate ed ai controlli effettuati da Inps ed Inail.


Sarà l’Inail ad effettuare la comunicazione all’Inps circa lo sgravio da applicare alle aziende individuate, alle quali sarà diminuita, dalla contribuzione  dovuta, la percentuale indicata.

 

NORME E PRASSI

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- Circolare Inail 9 novembre 2012, n. 61

- Nota Inail 31 maggio 2013, n. 3580

- Circolare Inail 23 luglio 2013, n. 35

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