Riforma Nordio della Giustizia penale: via libera del Cdm

Pubblicato il 16 giugno 2023

Abrogazione del reato di abuso d'ufficio, revisione della fattispecie di traffico di influenze illecite e del sistema delle intercettazioni, interventi sulle custodie cautelari e sull'informazione di garanzia, aumento dell'organico della magistratura, limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento.

Sono questi i punti sui quali si articola la riforma della Giustizia penale a firma del Guardasigilli, Carlo Nordio, per come contenuta nel disegno di legge approvato il 15 giugno 2023 dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento - recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario - si appresta ora ad essere esaminato dal Parlamento.

Addio all'abuso d'ufficio, reato di traffico d’influenze illecite revisionato

Tra le principali e più volte annunciate novità, il testo interviene prevedendo l'abrogazione della fattispecie di reato dell’abuso d’ufficio.

L'intento del legislatore, per come spiegato dal ministro della Giustizia durante la conferenza stampa di fine seduta, è quello di scongiurare la paura della firma da parte di pubblici amministratori.

Per quanto riguarda, invece, il reato di traffico di influenze illecite, la fattispecie è fatta oggetto di un’ampia riformulazione, con cui si è inteso enfatizzare - ha spiegato il ministro -  i principi di tipicità e tassatività che dovrebbero connotare la norma penale e, nello stesso tempo, aumentare la pena minima come segnale di severità verso chi usa indebitamente e illecitamente l'attività di mediazione.

Rispetto alla norma precedente, la nuova fattispecie richiede che:

Come detto, il trattamento sanzionatorio del minimo edittale aumenta da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Al reato, inoltre, sono applicabili:

Intercettazioni: garanzie per i terzi, divieto di pubblicazione più stringente

Sul fronte delle intercettazioni, Nordio ha spiegato che, al momento, si è inteso intervenire dove era possibile farlo in via d'urgenza, posto che, nelle intenzioni del Governo, vi è quella di procedere con un intervento di radicale trasformazione del sistema.

Il disegno di legge in esame, quindi, introduce misure di tutela del terzo, ossia di quelle terze persone che, a loro insaputa, vengono citate nelle conversazioni di persone intercettate: le nuove previsioni, in particolare, impediscono la diffusione dei loro nominativi.

Viene, inoltre, ampliato il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, possibile solo se esso è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato in dibattimento.

Si fa divieto, nel dettaglio:

Interrogatorio preventivo e misure cautelari

Tra le ulteriori misure, si segnala l'estensione del principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, durante le indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa.

L'interrogatorio preventivo, così:

Il giudice, inoltre, nell'ordinanza che applica la misura cautelare, deve valutare quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo e ciò a pena di nullità del provvedimento.

L'ordinanza è altresì invalidata se l'interrogatorio preventivo non è stato espletato o è nullo.

L’interrogatorio di garanzia - attualmente previsto dopo l’applicazione della misura cautelare - non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo e una volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell'interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.

Avviso di garanzia: informazione e privacy tutelate

Anche l'informazione di garanzia subisce delle modifiche prevedendosi che essa:

La notifica dell'atto tramite la polizia giudiziaria è limitata ai soli casi di urgenza.

Inoltre, la pubblicazione dell'avviso di garanzia è espressamente vietata fino a quando non siano concluse le indagini preliminari.

Su custodia cautelare competenza collegiale, incremento dei magistrati

In tema di custodia cautelare in carcere, l'obiettivo espresso dal Guardasigilli è quello di devolvere la competenza per l'applicazione della misura a un organo collegiale.

In connessione con questo intento, si è deciso un aumento, di 250 unità, del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, al fine di rendere più effettiva l'amministrazione della giustizia.

Contemporaneamente, sono introdotte delle misure sull'ordinamento giudiziario che accelerano di molto i concorsi per il reclutamento dei giudici e viene data autorizzazione a bandire un'apposita procedura da espletare nel 2025.

Limiti all'appello del Pm

La riforma, a seguire, introduce una limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento.

Si stabilisce, in particolare, che il Pm non possa appellare le sentenze di proscioglimento per reati oggetto di citazione diretta.

Rimangono, per contro, appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l'ordinamento vigente consenta l’appello delle sentenze di condanna da parte del Pm.

Per finire, il Ddl introduce una norma di interpretazione autentica della disposizione sul limite di età per i giudici popolari della corte d'assise, prevedendosi che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

Rinvio del nuovo rito cartolare

Da segnalare, infine, che nel Decreto PA e sport approvato dall'Esecutivo nella medesima data del 15 giugno 2023 - recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - è contenuta anche una previsione di modifica della disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione.

Secondo quanto sia apprende dal comunicato stampa del Cdm, il Decreto legge dispone, in proposito, il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma Cartabia.

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