Si amplia la lista dei Paesi extra-Ue affidabili sull’antiriciclaggio
Pubblicato il 06 ottobre 2011
Sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 232 del 5 ottobre è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia
28 settembre 2011 recante “
l’Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi”.
All’articolo 1 del provvedimento è contenuta una lista di 25 Stati extracomunitari che risultano per così dire “affidabili” sull’antiriciclaggio. Cioè, si tratta di quei Paesi nei quali risulta facilitata l’adeguata verifica da parte di terzi della clientela di una banca italiana, pur trovandosi in un territorio non Ue. Il rapporto tra il cliente e l’intermediario situato in un paese extra-Ue, ma contenuto nella lista ministeriale, che è attestato da una specifica certificazione di affidabilità vale anche nel territorio italiano, in quanto viene riconosciuta l’adeguata verifica operata dall’intermediario estero.
All’articolo 2, la “white list” degli Stati prosegue con ulteriori 12 Paesi che risultano, comunque, oggetto di controlli e verifiche da parte del Gafi, l’organismo dell’Onu che valuta i sistemi di antiriciclaggio mondiali.
Il decreto ministeriale, dando attuazione al contenuto degli articoli 30 e 32 del Dlgs n. 231/2007, introduce il concetto di “
adeguata verifica” della clientela degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti che va ad integrarsi e sostituirsi alla semplice identificazione anagrafica. Con l’adeguata verifica, infatti, si pone in capo agli intermediari e ai liberi professionisti l’onere di richiedere ulteriori informazioni e dati riguardanti lo scopo e la natura del rapporto/operazione posti in essere dal cliente stesso. Con la sottoscrizione da parte del cliente di una particolare scheda sulla quale vengono annotate le informazioni aggiuntive richieste, la banca o gli altri intermediari finanziari possono arrivare ad identificare un profilo di rischio più esatto circa i rapporti intrattenuti con la propria cliente, per evitare coinvolgimenti anche inconsapevoli in attività di riciclaggio.