L’art. 7 della Legge n. 300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23408 del 6 ottobre 2017, ha confermato l’orientamento in forza del quale il datore di lavoro, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad offrire in consultazione la documentazione su cui si basa la contestazione nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e purché l'esame della stessa sia necessario per predisporre un'adeguata difesa (vedi Cassazione, sentenza n. 6337 del 13 marzo 2013).
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