Con la circolare 9/E dello scorso 23 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito (sotto forma di risposte a quesiti), alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 178/2020. In generale, per l’Agenzia, stante le numerose analogie tra la disciplina del super e iper ammortamento ed il nuovo credito d’imposta beni strumentali, è possibile far riferimento ai chiarimenti forniti nella circolare 4/E/2017 (in materia di super/iper ammortamento) i cui criteri generali, per quanto compatibili, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d'imposta.
Diversi i chiarimenti forniti nel documento di prassi. In primo luogo, si conferma che l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing e che sono ammessi al credito d’imposta anche gli acquisti di beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro. Aspetto che ha destato non poche perplessità è stato quello relativo l’esclusione dal beneficio delle imprese destinatarie delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2 del DLgs.n.231/2001. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
Particolarmente attese anche le indicazioni relative alla “regolarità contributiva”. Sul punto, è stato precisato che il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per l’Agenzia, quindi, la disponibilità di un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Di converso, un DURC “irregolare” preclude la fruizione del credito d’imposta spettante.
Di particolare rilevanza, poi, i chiarimenti riguardanti l’utilizzo del beneficio. Nello specifico, viene chiarito quanto segue:
a) nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi “senza alcun limite temporale” ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno;
b) l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenta una “facoltà” e, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo. Riguardo, il periodo d’imposta rilevante ai fini della verifica del limite dei ricavi o dei compensi ai fini dell’utilizzo in un’unica quota, l’Agenzia ha chiarito che la verifica di tale limite va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene;
c) l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per importi superiori a 5.000 euro non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione, atteso che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma ha natura strettamente agevolativa.
Infine, è stato ribadito che, in caso di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda, la fruizione del credito d’imposta continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
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