Sì al cognome materno Motivazioni depositate

Pubblicato il 22 dicembre 2016

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., nonché dall'art. 72 primo comma R.d. n. 1238/1939 (Ordinamento stato civile) ed artt. 33 e 34 D.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Vengono così depositate le motivazioni della pronuncia già anticipata con comunicato dell'8 novembre 2016. 

La questione di legittimità, si ricorda, era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Genova, nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso il rigetto, da parte dell’ufficiale di stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti anche il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

Attribuzione cognome paterno Retaggio concezione patriarcale

In diverse occasioni la medesima Corte ha avuto modo di affrontare la questione della prevalenza del cognome paterno. Già nell'ordinanza n. 176/1988 ed, alcuni anni dopo, nella sentenza n. 61/2006, in considerazione dell’immutato quadro normativo, detta Corte ha espressamente rilevato l’incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, difatti, veniva definito come il “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

A distanza di molti anni da queste pronunce, non è stato ancora introdotto –ricorda la Consulta – un criterio diverso e più rispettoso dell’autonomia dei coniugi. Difatti, pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l’abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del D.p.r. n. 396/2000 e l’introduzione del nuovo art. 89 ad opera del D.p.r. n. 54/2012 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) – le modifiche non hanno tuttavia riguardato la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome al momento della nascita.

Preclusione cognome materno Irragionevole disparità tra coniugi

In assenza di più recenti interventi legislativi (al momento ancora in itinere), rimane tutt'ora preclusa la possibilità, per la madre, di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome.

E la Corte Costituzionale – con sentenza n. 286 depositata il 21 dicembre 2016 – ha ritenuta che detta preclusione, non solo pregiudichi il diritto all’identità personale del minore, ma altresì costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.

 

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