Con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2017.
Le aziende ammesse, indicate nell’allegato alla circolare, usufruiranno delle riduzioni contributive mediante operazioni di conguaglio da effettuare entro il giorno 16 dicembre 2018, mentre quelle non presenti nell’elenco - anche se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive - saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.
Per quanto concerne l’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’Istituto ha precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile e, fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20%.
Ad ogni modo, è stato chiarito che il beneficio contributivo in questione è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
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