L'Inps ha aperto la procedura di invio per l'ammissione agli sgravi contributivi legati all’incentivazione della contrattazione di secondo livello, con riferimento agli importi corrisposti nel 2012. Dopo il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, che ha determinato la misura massima percentuale della retribuzione di II livello oggetto di sgravio, il messaggio n. 10127/2013 ha fissato l'intervallo di tempo entro cui le imprese possono avanzare domanda: dalle 15 del 24 giugno alle 23 del 26 luglio 2013.
La
previsione di uno sgravio contributivo
in favore della contrattazione di secondo livello è apparsa
nel nostro
ordinamento con legge n. 247/2007.
Della
misura se ne è occupata anche legge di stabilità 2012 – n. 183/2011 -
stabilendo, per l’anno 2012, la sua applicazione anche ai contratti
collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
L'attuazione
è avvenuta con decreto interministeriale 27 dicembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 79/2013), con cui
è stato riconosciuto, dal 1° gennaio 2012, uno sgravio
contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo
livello, nella misura del 2,25 per cento
della retribuzione annua percepita dal lavoratore.
A seguito
del monitoraggio delle domande inviate da effettuare entro ottobre
2013, in
relazione all'ammontare delle risorse disponibili, il limite suddetto
può
essere rideterminato, mantenendo fisso il tetto massimo della
retribuzione
contrattuale nella misura del 5%.
I
contenuti dell'agevolazione sono stati illustrati dall'Inps con circolare n. 73 del 3 maggio 2013.
CONTRATTAZIONE
Sostanziale,
per l'accesso allo sgravio, è che i
contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello
prevedano:
-
la sottoscrizione da parte dei
datori di lavoro e il deposito a
cura degli stessi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Dtl;
-
l'erogazione di somme da
corrispondere per incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione
ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro
elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Condizione
essenziale per poter beneficiare dello sconto è il deposito della
contrattazione presso la Dtl; in caso di imprese
di somministrazione, si intende che la contrattazione di II
livello sia
sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa
aderisce.
I datori
di lavoro sono comunque tenuti, per avvalersi dello sgravio, al
rispetto delle
norme in materia di regolarità contributiva e della parte economica
contenuta
negli accordi contrattuali sottoscritti.
La
fruizione di sconti contributivi da parte degli non aventi diritto
comporta
l'obbligo di versare sia i contributi dovuti che le sanzioni previste
per
omessi o carenti versamenti.
LO
SGRAVIO
Per quanto
riguarda la misura dello sgravio,
viene previsto:
- un limite massimo pari a 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; |
- il totale sulla quota del lavoratore. |
La base su cui
calcolare lo sgravio è pari all’imponibile previdenziale
relativo all’anno 2012, comprensivo delle somme eventualmente
corrisposte a
titolo di premio ed oggetto di sgravi.
L'Inps
specifica che:
- non
rientra nello sgravio il contributo, pari allo 0,30%, ex art. 25, comma
4 della
legge n. 845/1978, versato nel 2012 dai datori di lavoro ad
integrazione della
contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- per il
lavoratore, lo sgravio sarà pari al 9,19% per la generalità delle
aziende e al
9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n.
407/1990),
all'8,84% per gli operai assunti in agricoltura, al 5,84% per gli
apprendisti;
- non
costituisce oggetto di sgravio il contributo, pari all'1%, dovuto sulle
quote
di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (per l’anno 2012, euro 44.204,00 che, rapportato a dodici
mesi, è
pari a euro 3.684,00).
MODALITA'
DI RICHIESTA DI SGRAVIO
La domanda
per concorrere al beneficio deve essere inoltrata – solo
per via telematica - all'Inps direttamente dal datore di
lavoro o tramite gli intermediari autorizzati. La richiesta va
presentata
all'Inps anche se riguarda lavoratori iscritti in altri enti
previdenziali.
Con il
messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013, viene comunicato che le domande
per
richiedere lo sgravio per l’anno 2012 devono essere trasmesse dalle
ore
15.00 di lunedì 24/06/2013 alle ore 23.00 di giovedì 25/07/2013.
Per
consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande
inviate, sarà
possibile annullare e trasmettere
nuovamente le domande fino alle ore
23,00 di venerdì 26 luglio 2013.
La domanda
deve contenere:
a) i dati
identificativi dell'azienda;
b) la data
di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di
secondo
livello;
c) la data
di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la
competente
Direzione territoriale del lavoro;
d)
l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici;
e) ogni
altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di
appartenenza.
Il
messaggio 9399 del 10 giugno 2013 ha individuato la documentazione
tecnica a
supporto della composizione dei flussi XML ed il manuale utente della
procedura:
- Dettaglio
dei controlli e dei Formati previsti per l’invio di domande tramite
file xml
(versione 1.0);
- Specifiche
tecniche per la creazione del flusso dati per la compilazione delle
domande di
sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello (versione
1.0);
- Schema
XSD (versione 1.0);
- Esempio
di file xml strutturalmente corretto contenente solo domande valide (n°
1);
- Esempi
di file xml strutturalmente corretti contenenti sia domande valide che
domande
non valide (n° 2);
- Esempi
di file xml non strutturalmente corretti (n° 2);
- Manuale
utente della procedura (versione 1.0).
Per
richieste di chiarimento, l’indirizzo Inps e-mail di riferimento è: SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.
AMMISSIONE
Trascorsi 60
giorni dalla data
fissata come termine
ultimo per l'invio delle istanze, l'ente provvederà all'ammissione
delle aziende allo sgravio in parola. La procedura
prevede che l'Istituto attribuisca ad ogni domanda un numero di
protocollo informatico.
In caso di
esaurimento delle risorse disponibili, si provvederà a ridurre gli
importi in
misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente
il
limite di spesa e il limite di spesa stesso. Di tale riduzione sarà
data
comunicazione ai richiedenti.
QUADRO NORMATIVO |
- Legge n. 247/2007 - Legge n. 183/2011 - Decreto ministero Lavoro 27 dicembre 2012 - Circolare Inps n. 73 del 3 maggio 2013 - Messaggio Inps n. 10127 del 21 giugno 2013 |
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