Sezioni Unite su notifica in caso di irreperibilità temporanea

Pubblicato il 16 aprile 2021

Qual è il modo per assolvere l’onere della prova circa il perfezionamento di una procedura di notifica di atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario, cosiddetta “irreperibilità relativa”?

E’ sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) o è necessario il deposito dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata?

Sono i quesiti che la Quinta sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite e a cui queste ultime hanno dato risposta con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021.

Con tale pronuncia, la Suprema corte si è pronunciata in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l’atto notificato non venga consegnato al destinatario:

Notifica postale e irreperibilità relativa del contribuente

In tali ipotesi – hanno sottolineato le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione – la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, c.d. CAD.

Per gli Ermellini, non è a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Soluzione della Cassazione: prova notifica solo con produzione giudiziale dell’avviso

Il massimo Collegio di legittimità ha così risolto il contrasto interpretativo esistente sulla questione all’interno della giurisprudenza di legittimità, che vedeva contrapposte due diversi indirizzi.

Un primo orientamento, consolidato soprattutto nel passato, afferma che ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale diretta in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della Cad.

L’altra lettura, affermatasi a partire dall’ordinanza n. 5077/2019, ritiene invece che per considerare perfezionata la procedura di notificazione sia necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD e a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.

Ed è a questo secondo indirizzo che le SS.UU. della Suprema corte hanno ritenuto di dover dare seguito.

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