La presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito.
Ciò in considerazione della diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese:
Ne consegue che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio.
In ogni caso, va tenuto conto che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del DPR n. 115/2002, ossia solo nel caso di non sussistenza, in origine, o qualora vengano meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si tratta di norma eccezionale e come tale non applicabile analogicamente.
Così la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 8561 del 26 marzo 2021, nel pronunciarsi su questione di massima di particolare importanza, relativa al rapporto tra i due istituti della distrazione delle spese e del patrocinio a spese dello Stato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".