Sezioni Unite. Pena per le "droghe leggere" da rivalutare

Pubblicato il 29 maggio 2015

Con pronuncia n. 22471 depositata il 28 maggio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha disposto l'annullamento parziale della sentenza di condanna di un imputato – attuale ricorrente – per una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, tutti riferibili alle ipotesi delittuose di cui all'art. 73 D.p.r. 309/1990.

Avverso la condanna, l'imputato ricorreva in Cassazione, censurando, tra l'altro, l'errata quantificazione della pena inflittagli.

Sul punto tuttavia, la Sezione assegnataria del ricorso, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, perché esprimessero una valutazione di ufficio circa la legalità della pena stabilita per il delitto continuato, alla luce della recente sentenza n. 32/2014, con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'equiparazione quod poenam tra droghe leggere e pesanti (equiparazione introdotta con D.l. 272/2005), così determinando la reviviscenza del d.p.r. 309/1990 nella sua originaria formulazione.

Le Sezioni Unite, dopo un'articolata disamina della giurisprudenza in materia ed in risposta allo specifico quesito ad esse sottoposto, hanno stabilito che per i delitti previsti dall'art. 73 D.p.r. 309/1990, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati satellite in relazione alle c.d. "droghe leggere" (come per l'appunto disposto nel caso di specie), deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte del giudice di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale prevista per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 ter della legge di conversione del D.l. 272/2005 ed ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.

Pertanto, in riferimento al caso di specie, la Cassazione ha annullato quella parte della sentenza impugnata, avente ad oggetto i reati concernenti droghe leggere, limitatamente alle frazioni di pena a suo tempo aggiunte a titolo di continuazione della pena – base.

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