Sezioni Unite: mancata richiesta di riesame non osta a revoca del sequestro

Pubblicato il 12 ottobre 2018

Il fatto che l’interessato non abbia tempestivamente proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, come il sequestro, non impedisce al medesimo di chiedere la revoca della misura per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti.

E’ così che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46201 dell’11 ottobre 2018, hanno risposto ad uno specifico quesito loro sottoposto.

Quesito alle Sezioni Unite penali di Cassazione

La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite era volta a chiarire se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimasse il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura.

In proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover ribadire quanto già enunciato, a Sezioni Unite, per risolvere questioni attinenti alla individuazione di conseguenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo alle misure reali, che a quelle personali.

In entrambi i casi, la Cassazione aveva concluso nel senso della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice della cautela, volte alla revoca delle misure.

Sempre possibile la revoca per mancanza di condizioni di applicabilità

In definitiva, il principio che è stato ribadito è il seguente: “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.

Nel caso esaminato, le SU hanno ritenuto, sulla base dei principi ricordati, che nella decisione impugnata fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa l'esigibilità dei crediti fiscali presso la società raggiuta dalla misura cautelare andasse dedotta utilizzando il rimedio del riesame.

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