Il diritto ad una somma di denaro, pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, si prescrive in dieci anni, decorrenti dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle indicate condizioni.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 11018 dell’8 maggio 2018 con riferimento all’indennizzo previsto dall'articolo 35-ter, terzo comma, dell’ordinamento penitenziario.
Nella medesima pronuncia è stato, altresì, puntualizzato che anche chi abbia cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non è incorso nelle decadenze previste dall'articolo 2 del convertito Decreto legge 92/2014, ha anch'esso diritto all'indennizzo, il cui termine di prescrizione, in questo caso, “non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge".
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